Cassazione Penale, Sentenza n. 9474/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) per raggruppare più condanne irrevocabili emesse dalla Corte d'appello di Catania riferite a reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti commessi tra il 2004 e il 2011; il difensore ha lamentato vizi di motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza, sostenendo in particolare l'omogeneità delle condotte e l'esistenza di carcerazioni nel periodo considerato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse fornito motivazione congrua e logica nel negare l'esistenza di un unico "disegno criminoso" fra i delitti: il provvedimento ha valorizzato indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, concludendo che il rilevante intervallo temporale tra i fatti e le specifiche modalità ostavano a ricondurre le condotte a un progetto unitario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma applicabile per chiedere l'accertamento della continuazione fra più reati; la Corte valuta la sussistenza di un disegno criminoso unitario in base a indicatori fattuali (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione richiamata dal ricorrente come vizio deducibile in cassazione (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata e quindi il motivo infondato.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso; la Corte ha applicato la disposizione per i motivi esposti.
Disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende se l'impugnazione è manifestamente infondata o proposta con colpa; la Corte ha condannato il ricorrente sulla base di questo articolo e del principio di diritto della Corte costituzionale n. 186/2000.
Corte cost. n. 186 del 2000
Principio utilizzato per ritenere non esclusa la colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione e giustificare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di Cassazione richiamata (es. Sez. U. n. 28659/2017, Sez. 1 n. 15955/2016, Sez. 1 n. 11564/2012)
Richiami dottrinali e precedenti che distinguono il "disegno criminoso" rilevante per la continuazione dal generico progetto di vita delinquenziale; forniscono i criteri interpretativi (indicatori) utilizzati per valutare la continuazione.
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario e non si realizza automaticamente perché i reati sono dello stesso tipo o concernono lo stesso bene giuridico.
- Ai fini della continuazione vanno valutati indicatori fattuali: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causalità fra episodi, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; l'assenza di tali indicatori ostacola il riconoscimento della continuazione.
- Un ampio intervallo temporale e il verificarsi di carcerazioni o eventi interrompenti possono far escludere l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
- Il "disegno criminoso" non coincide con il generale programma di vita delinquenziale del reo (ossia la tendenza a commettere reati): la continuazione richiede una rappresentazione e deliberazione unitaria specifica rispetto alle condotte.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione del giudice di merito è limitato al rispetto della logica e delle regole giuridiche; non è ammissibile un nuovo esame di merito se la motivazione è congrua.
- Se il ricorso è manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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