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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina Dirigenziale n. 309 del 6.2.2026 con cui il Comune di Siena, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha aggiudicato la “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata presso gli uffici giudiziari di Pistoia per un periodo di mesi 36” (CIG: B8A2822683), in favore de Il Globo Vigilanza s.r.l. (aggiudicazione), comunicata ai sensi dell’art. 90 D.Lgs n. 36/2026 con nota Prot. 202/2026 del 10.2.2026 (comunicazione aggiudicazione); - dell’Atto Dirigenziale n. 298 del 5.2.2026 con cui il Comune di Siena, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha approvato i verbali di gara ed ha quindi disposto di procedere con l’aggiudicazione in favore de Il Globo Vigilanza s.r.l.; - dell’Atto Dirigenziale n. 62 del 13.1.2026 con cui il Comune di Siena, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha individuato i concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche; - della relazione del RUP in merito alla valutazione di congruità dei costi della manodopera indicati da Il Globo Vigilanza; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e private della Commissione e del Seggio di gara ed in particolare del verbale n. 2 di valutazione delle offerte tecniche e il verbale n. 4 in merito al soccorso istruttorio avviato nei confronti dei primi due concorrenti in graduatoria (verbali); - ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato; - della nota Prot. n. 914/2025 del 27 maggio 2025 della Procura di Pistoia (nota della Procura del 27 maggio 2025); - del riscontro alla suddetta nota del Ministero della Giustizia prot. n. 123637 del 17 giugno 2025 (riscontro Ministero del 17 giugno 2025); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato, con espressa domanda di subentro;

Giustizia amministrativa202600557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore dell'impresa aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento, per 36 mesi, dei servizi di vigilanza attiva armata presso gli uffici giudiziari di Pistoia, nonché gli atti di gara presupposti e la valutazione di congruità dei costi della manodopera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Siena, quale centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha approvato i verbali di gara, individuato i concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche e aggiudicato il servizio all'impresa controinteressata. Sono stati contestati anche la relazione del RUP sulla congruità dei costi della manodopera dell'aggiudicataria, i verbali della commissione e del seggio di gara, compreso il verbale relativo al soccorso istruttorio, nonché gli atti di gara e gli scambi tra la Procura e il Ministero della Giustizia. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Il testo precisa che le plurime censure riguardano principalmente la valutazione tecnica compiuta dalla commissione giudicatrice.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure investano principalmente la valutazione tecnica della commissione giudicatrice e richiedano approfondimenti in contraddittorio propri della fase di merito, incompatibili con la cognizione sommaria cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il servizio è ancora svolto dalla ricorrente, gestore uscente, in forza di una proroga e che non è ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile non risarcibile per equivalente, anche in considerazione dei tempi di definizione del merito. Non ricorrendo i presupposti per una misura cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'istanza è stata rigettata. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 55, comma 10, c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR li ha esclusi, riservando al merito l'esame delle censure tecniche.

Massime di principio

  • Quando le censure contro l'aggiudicazione investono principalmente valutazioni tecniche della commissione giudicatrice e richiedono approfondimenti in contraddittorio, il loro esame può essere ritenuto incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare e rinviato alla trattazione di merito.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il ricorrente, gestore uscente, continui temporaneamente a svolgere il servizio in forza di una proroga e il pregiudizio prospettato sia risarcibile per equivalente, senza evidenza di un danno grave e irreparabile.
  • La tutela cautelare contro gli atti di aggiudicazione deve essere negata quando non risultino congiuntamente dimostrati un fumus boni iuris apprezzabile nella cognizione sommaria e un periculum in mora qualificato.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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