Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30658/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2022 del Tribunale di Roma che, parzialmente accogliendo l'appello del Pubblico ministero, aveva disposto nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce: (i) violazione del principio del devolutum e omessa valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (lamentando che il P.M. aveva appellato solo le esigenze cautelari); (ii) mancata motivazione e illogicità circa la sproporzione della misura cautelare; (iii) mancata motivazione e illogicità circa la presunta possibilità di reperire un'arma; (iv) mancanza di motivazione e illogicità in relazione all'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso il principio che il sindacato del giudice d'appello era limitato alle questioni devolute con l'atto di appello del P.M. (quindi soltanto le esigenze cautelari) e ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'omessa valutazione dei gravi indizi, che peraltro era proposta per la prima volta in Cassazione senza autonoma impugnazione dell'ordinanza originaria. Sul piano delle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il Tribunale di Roma ha esaminato e respinto le argomentazioni difensive, valorizzando la capacità a delinquere del ricorrente (tra l'altro per detenzione/possesso/reperimento di un fucile), i precedenti penali e di polizia e un episodio di evasione: da ciò il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I motivi di ricorso sono stati considerati inammissibili anche per aspecificità (mancanza di correlazione con la motivazione impugnata). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 regolamento esecuzione cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiede che il motivo di ricorso sia specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; l'assenza di correlazione o la genericità determina inammissibilità ex art. 591(1)(c).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione (disciplinante l'inammissibilità per vizi formali/sostanziali specificati dal codice).

  • art. 28 regolamento esecuzione cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria in seguito alla decisione.

  • principio del devolutum (giurisprudenziale)

    Il sindacato del giudice d'appello e, conseguentemente, della Cassazione è limitato alle questioni devolute con l'atto di impugnazione: non possono essere esaminate in Cassazione questioni non previamente dedotte in sede di merito o ricorso autonomo.

Massime di principio

  • In materia cautelare, la Cassazione non riesamina liberamente il quadro probatorio se le censure non sono state previamente devolute ai giudici di merito dall'atto di appello: il sindacato è limitato alle questioni effettivamente impugnate.
  • Le doglianze generiche, aspecifiche o prive di correlazione con la motivazione del giudice di merito sono dichiarate inammissibili (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)).
  • La scelta della misura cautelare (tipologia e proporzione) è valutazione di merito con ampia discrezionalità; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione, illogicità manifesta o violazioni di legge, non per sindacato sulle scelte valutative non vizianti.
  • Elementi quali detenzione/possesso di un'arma, precedenti penali e di polizia e comportamenti passati (es. evasione) possono giustificare il pericolo di reiterazione e l'applicazione di misure cautelari restrittive, anche con braccialetto elettronico, se ritenuti congruamente motivati dal giudice.
  • Presentare in Cassazione questioni nuove mai dedotte in sede di merito espone il ricorrente al rischio di inammissibilità; occorre che le censure siano tempestivamente e specificamente prospettate nei gradi immediatamente precedenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.