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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16238/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza di appello deducendo violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) in ordine all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica (lesioni e rapina aggravata), sostenendo che la violenza fosse finalizzata al recupero di un credito e non al dolo di impossessamento, ed invocando la possibile riqualificazione ex art. 393 c.p. (esercizio arbitrario di un diritto). Contestava inoltre l'aggravante della concorrenza di persone ritenendosi solo, chiedeva l'esclusione del reato di lesioni per legittima difesa o eccesso colposo, denunciava l'inattendibilità della persona offesa, invocava l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis in ipotesi di riqualificazione, censurava la commisurazione della pena (artt. 132-133 c.p.) e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere reiterativo di questioni già esaminate dalla corte di merito (art. 606 comma terzo c.p.p.). Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello che ha escluso riscontri a favore della versione difensiva circa il presunto credito (attività svolte 6-7 anni prima, genericità e assenza di fondamento per l'esercizio arbitrario del diritto). Ha confermato la corretta applicazione dell'aggravante per concorso di persone sulla base delle dichiarazioni della vittima, la non configurabilità della legittima difesa e dell'eccesso e l'inapplicabilità dell'art. 131-bis dato che i fatti sono stati qualificati come rapina aggravata (art. 628 agg.). Ha ritenuto legittima la commisurazione della pena operata in sede di merito e ha escluso la concessione della sospensione condizionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata il 11 aprile 2023; resta ferma la sentenza di merito che aveva ridotto la pena a 2 anni e 11 mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Norma invocata per censurare vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e reiterativo e lo ha dichiarato inammissibile ai sensi del comma terzo

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicata per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamata come modalità di sintesi dei motivi di ricorso (indicazione riassuntiva dei motivi)

  • art. 393 cod.pen.

    Richiesto dal ricorrente per una possibile riqualificazione quale esercizio arbitrario di un diritto; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi a favore (assenza di un diritto fondato ed esercitabile in sede giurisdizionale)

  • art. 628 cod.pen. (rapina) e aggravanti

    La Corte di merito ha qualificato i fatti come rapina aggravata; tale qualificazione esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis

  • art. 131-bis cod.pen.

    Invocata come causa di non punibilità in caso di riqualificazione; esclusa dalla Corte perché i fatti sono stati qualificati come rapina aggravata

  • artt. 132 e 133 cod.pen.

    Richiamati in tema di commisurazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena entro i limiti di legge, non sindacabile in Cassazione salvo vizio di arbitrio

  • art. 163 cod.pen.

    Richiesta la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la sanzione inflitta escludesse tale possibilità

Massime di principio

  • La semplice dichiarazione dell'imputato circa l'esistenza di un credito non è sufficiente a riqualificare il fatto come esercizio di un diritto (art. 393 c.p.): è necessario un riscontro probatorio e un diritto fondato ed esercitabile in sede giurisdizionale
  • La credibilità della vittima può essere confermata da riscontri obiettivi (lesioni, circostanze fattuali, arresto in flagranza) e può giustificare la qualificazione di concorso di persone anche se uno degli aggressori resta non identificato
  • Le tesi difensive che prospettano legittima difesa o eccesso devono essere sostenute da elementi che dimostrino una minaccia attuale alla propria integrità; l'assenza di minaccia esclude tali scriminanti
  • La riqualificazione dei fatti che comporti l'applicazione di norme sulla non punibilità (es. art. 131-bis) non è possibile quando la condotta sia stata riconosciuta come un reato più grave sulla base degli elementi di fatto accertati
  • La determinazione della pena da parte del giudice di merito rientra in ampia discrezionalità tecnica e la Corte di Cassazione non riesamina la congruità della pena se non sussiste arbitrio o illogicità manifesta
  • Un ricorso per cassazione reiterativo o privo di nuovi elementi di doglianza può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (art. 606 c.p.p.), con eventuale condanna alle spese e a somme alla Cassa delle ammende

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