Cassazione Civile, Ordinanza n. 08921/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta del lavoratore di ottenere l'accreditamento di contributi previdenziali relativi ai periodi 24 giugno 1999-24 ottobre 1999 e, più in generale, ai periodi 1999-2006, in relazione a un rapporto di lavoro subordinato già accertato in altro giudizio tra lavoratore e datore di lavoro con sentenza del 22 dicembre 2004. I giudici di merito avevano ritenuto che la prescrizione dei contributi non potesse iniziare prima della sentenza che aveva accertato il rapporto, valorizzando l'efficacia riflessa di tale decisione nei confronti dell'INPS. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 2116 c.c. e dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prescrizione quinquennale del primo periodo contributivo, facendo decorrere il termine prescrizionale dalla sentenza anziché dal momento in cui la contribuzione era esigibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre giorno per giorno dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, cioè dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto alla retribuzione, e non dalla successiva sentenza che accerta l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Ha inoltre escluso che l'eventuale efficacia riflessa della sentenza resa tra lavoratore e datore di lavoro possa interrompere o sospendere la prescrizione contributiva, non trattandosi di atto di esercizio del credito da parte del creditore previdenziale.
Norme richiamate
La norma è richiamata per escludere che l'accreditamento contributivo possa prescindere dalle regole sulla prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte la legge in coordinamento con la disciplina speciale della prescrizione contributiva.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
È la base normativa del termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, che decorre dalla loro esigibilità e non dalla successiva sentenza di accertamento del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il contributo diventa esigibile, ossia dallo spirare del termine legale per il pagamento, e matura giorno per giorno.
- L'accertamento giudiziale successivo dell'esistenza del rapporto di lavoro non sposta il dies a quo della prescrizione contributiva, salvo diverse previsioni di legge non ricavabili dalla sola sentenza di accertamento.
- L'efficacia riflessa di una sentenza pronunciata tra lavoratore e datore di lavoro non vale, di per sé, come atto interruttivo della prescrizione nei confronti dell'ente previdenziale, perché non integra esercizio del credito da parte del titolare.
- In tema di contribuzione previdenziale, il giudice di merito non può far decorrere la prescrizione dalla data della sentenza che accerta il rapporto, se il credito contributivo era già esigibile e non risultano atti idonei a interromperne il decorso.
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