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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14084/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 5 dicembre 2024. Dal testo emerge che, nelle more del giudizio di legittimità, egli aveva ottenuto in altra sede giudiziaria la declaratoria definitiva di estinzione della pena per decorso del tempo. Il ricorso verteva dunque su una situazione processuale in cui l'interesse all'impugnazione era venuto meno dopo la proposizione del ricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio per cui l'inammissibilità consegue quando manca l'attualità e concretezza dell'interesse a una decisione utile. Non sono specificati nel testo i reati originariamente contestati, né altri motivi di doglianza sostanziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha osservato che, essendo intervenuta nelle more altra decisione che aveva definito in via definitiva l'estinzione della pena per decorso del tempo, il ricorrente non aveva più un interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione proposta contro l'ordinanza della Corte d'appello. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha escluso ulteriori statuizioni, compresa la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità non ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in ragione della specifica ratio indicata dalla Corte.

  • art. 568 c.p.p.

    È richiamato indirettamente il principio dell'interesse a impugnare, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, che deve essere attuale e concreto.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile quando, al momento della decisione, sopravvenga la carenza di interesse del ricorrente, poiché l'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto.
  • La sopravvenuta definizione di altra sede del tema decisivo per il ricorrente può far venir meno l'utilità pratica della decisione di legittimità e determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non seguono automaticamente le statuizioni economiche previste per l'inammissibilità, se il testo decisorio esclude espressamente spese e sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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