Cassazione Penale, Sentenza n. 24334/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida perché il GIP ha convalidato il provvedimento del Questore prima che fosse decorso il termine minimo di 48 ore dalla notificazione, lesivo del diritto di difesa del destinatario. Il ricorso deduceva nullità per violazione di norme processuali a pena di nullità in quanto non è stato rispettato il tempo indispensabile per esaminare gli atti e presentare deduzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), perché la convalida è intervenuta prima dello spirare del termine minimo di 48 ore dalla notificazione (notifica 25/07/2023 ore 16:55; convalida 27/07/2023 ore 11:00, depositata ore 12:00). Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 25/07/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; il resto del provvedimento (es. divieto di accesso ai luoghi sportivi) non è stato dichiarato inefficace nella parte qui contestata. Il dispositivo è stato comunicato al Questore di Udine.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
L'omessa o irregolare osservanza del termine indispensabile per consentire la difesa rende l'atto nullo; il vizio è rilevante ai fini dell'annullamento dell'ordinanza di convalida.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato)
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018
È consolidato il principio secondo cui il destinatario del provvedimento questorile deve disporre di un termine minimo indispensabile, individuato nella misura di 48 ore dalla notificazione, per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la convalida prima di tale termine configura vizio di nullità.
Massime di principio
- Quando è in gioco la convalida di un provvedimento amministrativo che impone obblighi (es. obbligo di presentazione), il giudice non può convalidare prima che siano decorse 48 ore dalla notificazione: tale termine tutela il diritto di difesa del destinatario.
- La convalida pronunciata prima del termine minimo di 48 ore è nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e comporta l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio quando il vizio riguarda il diritto di difesa.
- L'annullamento può essere limitato alla parte del provvedimento affetta da nullità (qui: l'obbligo di presentazione) lasciando eventuali altre misure del provvedimento in vita se non impugnate o non viziate.
- Per evitare la nullità, l'autorità che richiede la convalida (P.M.) e il giudice devono rispettare i termini temporali dalla notificazione; gli avvocati devono vigilare sulla corretta materializzazione della notificazione e, se necessario, sollevare tempestivamente la violazione del termine.
- La Corte di Cassazione tende ad applicare e reiterare il consolidato orientamento sulle 48 ore: le decisioni di merito che non rispettano quel termine sono esposte a censura in Cassazione.
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