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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08644/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata sulla recidiva e ha escluso che vi fossero ragioni per l'esonero dalla sanzione pecuniaria accessoria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità per furto aggravato. Con un unico motivo ha denunciato erronea applicazione di legge, lamentando la mancata esclusione della recidiva contestata, sostenendo che non ne ricorressero i presupposti applicativi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato non solo i precedenti specifici, ma anche il rapporto concreto tra il fatto e le precedenti condanne, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., per verificare la perdurante inclinazione al delitto e la capacità criminogena della pregressa condotta.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 n. 7 c.p.

    Indicano il reato oggetto di condanna, nella forma di furto aggravato.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Disciplina la recidiva contestata e confermata nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per valutare in concreto il rapporto tra il fatto e i precedenti penali, ai fini del giudizio sulla recidiva e sulla pericolosità del soggetto.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che censura la recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di una critica argomentata alla ratio decidendi, il ricorso è inammissibile.
  • La recidiva non può essere legittimamente affermata sul solo dato formale dei precedenti specifici: il giudice deve valutare in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., se la precedente condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
  • La motivazione sulla recidiva è immune da censure di legittimità quando non si limita a richiamare i precedenti, ma esamina il nesso tra il fatto per cui si procede e le pregresse condanne in termini di concretezza e attualità della capacità criminale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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