Cassazione Penale, Ordinanza n. 02532/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di legittimità rileva però che le doglianze sono volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di cassazione, poiché la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il giudice di merito aveva evidenziato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a favore del riconoscimento delle attenuanti e aveva valorizzato la peculiare intensità del dolo e la non lieve inclinazione a delinquere desumibili dalle modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Dal testo non emerge il titolo di reato oggetto della condanna di merito, né un intervento modificativo sulla responsabilità o sulla pena, se non il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche contestato in ricorso.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha dato conto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e ha motivato valorizzando la gravità delle modalità della condotta, l'intensità del dolo e la personalità desumibile dal fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
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