Cassazione Civile, Ordinanza n. 17793/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un'impresa, in proprio e quale capogruppo di un'associazione temporanea di imprese, avverso il rigetto della domanda di ammissione di un proprio credito nel fallimento di una società. Il tribunale aveva ritenuto tardiva la produzione documentale posta a base della pretesa e aveva inoltre valorizzato, ai fini del rigetto, la clausola penale opposta dalla curatela per ritardi nell'esecuzione dell'appalto. In cassazione la parte opponente deduceva: 1) violazione dell'art. 99 l.fall., sostenendo che la documentazione dell'insinuazione al passivo era stata effettivamente depositata nel giudizio di opposizione; 2) omessa pronuncia sulla domanda di interessi di capitolato per ritardato pagamento di certificati e fatture; 3) violazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962, richiamati nel contratto; 4) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla clausola penale e alle critiche mosse alla c.t.u.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore non debba necessariamente riprodurre integralmente la documentazione già prodotta nella fase di verifica, essendo sufficiente la specifica indicazione dei documenti utilizzati; se uno di essi non sia materialmente disponibile nel fascicolo dell'opposizione, il tribunale deve acquisirlo dal fascicolo d'ufficio della procedura. Poiché nel caso concreto risultava una puntuale corrispondenza tra gli indici dei documenti prodotti nella fase sommaria e quelli depositati in opposizione, la Corte ha escluso la decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente, a pena di decadenza, deve specificare i documenti su cui fonda la domanda, già prodotti nella verifica del passivo; non è richiesta necessariamente la loro nuova produzione integrale in opposizione, e il tribunale deve acquisire dal fascicolo della procedura quelli non presenti nel fascicolo dell'opposizione.
Richiamato come base della censura di omessa pronuncia sulla domanda di interessi di capitolato.
primo comma n. 3; terzo comma; quinto comma
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 35 d.P.R. 1063/1962
Invocato per sostenere il diritto agli interessi di capitolato sui pagamenti ritardati nell'appalto.
art. 36 d.P.R. 1063/1962
Invocato congiuntamente all'art. 35 del d.P.R. 1063/1962 per il medesimo profilo relativo agli interessi di capitolato.
art. 5 C.S.A.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'applicabilità delle norme del d.P.R. 1063/1962 al contratto di appalto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore opponente non incorre in decadenza se, avendo già prodotto i documenti nella fase di verifica del passivo, li indica specificamente nel ricorso in opposizione e ne dimostra la corrispondenza con la precedente produzione.
- Il tribunale dell'opposizione allo stato passivo non può respingere la domanda per la sola mancata produzione materiale di documenti già presenti nella procedura fallimentare, dovendo acquisirli dal fascicolo d'ufficio quando siano stati specificamente individuati.
- Quando il primo motivo di ricorso fonda la cassazione per una questione processuale preliminare, i motivi ulteriori che dipendono dal medesimo assetto decisorio restano assorbiti.
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