Cassazione Penale, Ordinanza n. 17423/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata giudicata per false dichiarazioni rese al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. Il giudice di primo grado aveva pronunciato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e la Corte d'appello aveva confermato tale esito. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione, contestando la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in particolare sotto il profilo della consapevolezza della non rispondenza al vero delle dichiarazioni sulla composizione del nucleo familiare, che costituiva il rilievo ostativo all'accesso al beneficio. La ricorrente sosteneva in sostanza che non vi fosse dolo quanto alla falsità o comunque alla percezione dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e comunque manifestamente infondate. Ha reputato decisiva la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, secondo cui i figli della ricorrente rientravano in realtà nel nucleo familiare del coniuge separato, circostanza nota all'imputata e difforme da quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva presentata per ottenere il beneficio. Ha quindi confermato che la ricorrente aveva consapevolmente reso dichiarazioni non corrispondenti al vero per accedere illegittimamente al reddito di cittadinanza. È stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del proscioglimento per particolare tenuità del fatto già pronunciato nei gradi di merito
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella l. 28 marzo 2019, n. 26
indicato come norma che disciplina i requisiti per l'erogazione del reddito di cittadinanza, la cui mancanza rileva ai fini della falsità della dichiarazione
l'ignoranza o l'errore circa il diritto a percepire il beneficio, in difetto dei requisiti di legge, è qualificato come errore su legge penale che non esclude il dolo
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
ritenuto integrare il precetto penale rilevante in materia di false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza
Massime di principio
- In materia di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, la consapevole rappresentazione di dati non corrispondenti al vero sulla sussistenza dei requisiti richiesti per il beneficio integra il dolo del reato, quando la difformità riguardi circostanze oggettive note al dichiarante.
- L'ignoranza o l'errore circa il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, derivante dalla mancanza dei requisiti previsti dalla disciplina di settore, si risolve in errore su legge penale e non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 c.p., poiché la norma extrapenale richiamata integra il precetto penale.
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello, quando la motivazione della sentenza impugnata abbia ricostruito i fatti e la rilevanza penale in modo logicamente coerente e non manifestamente illogico.
- Ai fini della configurazione del reato, è decisiva la divergenza tra quanto dichiarato nella domanda per il beneficio e la reale composizione del nucleo familiare, se tale difformità è conoscibile e conosciuta dal dichiarante e incide sull'accesso legittimo alla prestazione.
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