Cassazione Penale, Ordinanza n. 33823/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha applicato all'imputato, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la pena concordata in relazione al reato di ricettazione. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto esclusivamente l'eccessività della pena, senza articolare censure sulla formazione del consenso al concordato, sul consenso del pubblico ministero o su un eventuale contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. La doglianza è stata ritenuta generica e diretta contro un profilo non sindacabile in cassazione, perché la pena era quella da lui stesso concordata e richiesta, senza allegazione di illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta e decisione; invece non sono ammissibili censure sulla misura della pena quando non sia dedotta l'illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
concorde richiesta delle parti
Nel concordato in appello la sentenza può essere impugnata in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione; non per censure sulla pena liberamente concordata, salvo illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile con certezza.
Cassa delle Ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo le censure che investono la genuinità del consenso, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena sono inammissibili se la sanzione è stata oggetto di concordato e non si deduce che essa sia illegale perché al di fuori dei limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- La mera allegazione di eccessività della pena, quando la stessa sia stata concordata dalla parte, integra un motivo non consentito e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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