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Sentenza

Sentenza n. 5078/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato il diniego prefettizio di autorizzazione alla vendita di uniformi militari, divise e abbigliamento destinato alle forze dell’ordine

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La Prefettura aveva negato l’autorizzazione di polizia richiesta per la vendita di uniformi e altri articoli destinati alle forze dell’ordine, richiamando un precedente diniego fondato sulla denuncia dell’interessato per detenzione di segni distintivi contraffatti e per violazione dell’art. 28 T.U.L.P.S., in relazione alla detenzione di materiale destinato alla vendita nonostante la revoca dell’autorizzazione precedentemente posseduta dalla società amministrata dal fratello. L’amministrazione aveva ritenuto tale condotta espressiva di inaffidabilità, anche se il procedimento penale si era concluso con l’assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Il TAR aveva accolto il ricorso dell’interessato, rilevando il difetto di adeguata motivazione rispetto alla natura risalente, occasionale e scarsamente offensiva della vicenda. La Prefettura e il Ministero dell’Interno hanno appellato la sentenza deducendo la violazione dell’art. 28 T.U.L.P.S. e dell’art. 497-ter c.p., sostenendo che l’autorità amministrativa deve valutare autonomamente i fatti storici oggetto del procedimento penale e che, nel caso concreto, essi erano particolarmente indicativi di inaffidabilità, poiché l’interessato avrebbe agito pur conoscendo l’irregolarità della merce.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha riconosciuto che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare, con particolare rigore, ogni circostanza rilevante ai fini del rilascio, della revoca o del rinnovo delle autorizzazioni di polizia. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un’adeguata istruttoria e con una motivazione idonea a illustrare le circostanze concrete dalle quali desumere la pericolosità, la capacità di abuso o l’inaffidabilità del richiedente. Il giudice amministrativo può verificare pienamente i fatti rivelatori del pericolo e valutare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi amministrativa. Nel caso concreto, la Prefettura non aveva adeguatamente considerato gli elementi valorizzati nella sentenza penale: la scarsa intensità del dolo, l’inesperienza del soggetto subentrato nell’attività del fratello senza adeguato affiancamento, l’ignoranza della revoca della precedente licenza, la presentazione della domanda di autorizzazione prima del controllo e la collaborazione con la Guardia di finanza. Tali elementi indicavano una condotta derivante da inesperienza e non da deliberata inosservanza delle regole, né da riluttanza a rientrare nella legalità. Il diniego, incidendo su un’attività economica, sulla capacità lavorativa e sul sostentamento dell’interessato e della sua famiglia, richiedeva un adeguato bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza e libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. Le spese del grado sono state compensate per la particolare natura fattuale delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 28 T.U.L.P.S.

    La disposizione costituisce il parametro dell’autorizzazione di polizia, il cui rilascio può essere negato sulla base di una valutazione amministrativa dell’affidabilità del richiedente; tale valutazione deve però essere sorretta da adeguata istruttoria e motivazione.

  • art. 497-ter c.p.

    La contestazione del reato e i fatti storici sottostanti possono essere autonomamente valutati dall’amministrazione, ma la loro rilevanza ai fini dell’affidabilità deve essere concretamente apprezzata, considerando gravità, offensività, modalità della condotta ed elementi favorevoli emersi nel procedimento penale.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    L’assoluzione per particolare tenuità del fatto non vincola automaticamente l’amministrazione, ma gli elementi posti a fondamento della pronuncia penale devono essere considerati nella valutazione amministrativa dell’affidabilità e della pericolosità del richiedente.

  • art. 41 Cost.

    Nel valutare il diniego di un’autorizzazione incidente sull’esercizio di un’attività economica, l’amministrazione deve bilanciare le esigenze di pubblica sicurezza con la libertà di iniziativa economica, nonché considerare l’incidenza concreta del provvedimento sulla capacità lavorativa e sul sostentamento dell’interessato.

Massime di principio

  • L’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza nel rilascio, diniego, revoca o rinnovo delle autorizzazioni di polizia non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’adeguata istruttoria e di motivare specificamente le ragioni per cui i fatti accertati rendano il richiedente pericoloso, incline all’abuso o inaffidabile.
  • Nel sindacato sulle valutazioni prefettizie di affidabilità, il giudice amministrativo può accedere pienamente ai fatti posti a fondamento della prognosi amministrativa e verificarne l’esistenza, la gravità e la capacità inferenziale, nonché la ragionevolezza e proporzionalità della conclusione adottata.
  • L’amministrazione può valutare autonomamente i fatti storici oggetto di un procedimento penale e non è vincolata dall’assoluzione pronunciata per particolare tenuità del fatto; tuttavia, deve considerare le ragioni della decisione penale e gli elementi che ridimensionano la colpevolezza, l’offensività o il significato prognostico della condotta.
  • Un precedente illecito non giustifica automaticamente il diniego di un’autorizzazione di polizia quando, alla luce delle concrete modalità della condotta, esso risulti occasionale, risalente, scarsamente offensivo e riconducibile a inesperienza, senza una manifesta volontà di violare le regole o di sottrarsi alla legalità.
  • Il diniego di un’autorizzazione di polizia incidente sull’esercizio di un’attività economica deve risultare da un bilanciamento motivato tra tutela della pubblica sicurezza e libertà di iniziativa economica, tenendo conto anche dell’impatto del provvedimento sulla capacità lavorativa e sul sostentamento dell’interessato e della sua famiglia.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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