Sentenza n. 2739/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 866/2025, depositata e resa pubblica il 26 giugno 2025, Sez. Lavoro, r.g. 33/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 7 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 6 dicembre 2025 – carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021 e al beneficio economico di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 866/2025. La sentenza, notificata al Ministero il 7 luglio 2025, aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale relativa all’anno scolastico 2020/2021, mediante accredito di 500 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite. Il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 6 dicembre 2025. Nonostante la notificazione, l’Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente e gli interessi indicati nel titolo esecutivo. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali rimaste ineseguite.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’attivazione dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo pecuniario.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- Il commissario ad acta può utilizzare, ove ne ricorrano i presupposti, il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, anche quando l’amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti sui pertinenti capitoli di bilancio.
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