Cassazione Penale, Sentenza n. 42334/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva parzialmente riformato e rideterminato la pena per plurime truffe. Lazzari deduceva: (i) errore nel calcolo dei termini di prescrizione per i capi C ed E (sostenendo che, con la corretta computazione e applicando la proroga ex art.161 c.p., i reati si erano prescritti il 1 dicembre 2022); (ii) errata indicazione della data di consumazione del reato al capo F (la difesa sosteneva la consumazione il 14/4/2015 anziché il 16/4/2016), con conseguente maturazione della prescrizione nel corso del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'attacco alla determinazione del termine prescrizionale perché, anche correggendo il calcolo, le sospensioni (tra cui 64 giorni per la sospensione COVID e 124 giorni per legittimo impedimento riconosciuti) fanno sì che la prescrizione prorogata ex art.161 c.p. sia maturata successivamente alla sentenza di appello. Sul secondo motivo ha dichiarato l'eccezione manifestamente infondata o inammissibile perché la correzione della data di consumazione non era stata dedotta in appello (questione di merito non suscettibile di valutazione in sede di legittimità); inoltre, anche assumendo la data prospettata dalla difesa, la prescrizione sarebbe comunque maturata dopo la sentenza di appello e, trattandosi di capo non impugnato validamente, è ormai formato il giudicato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; nulla liquidato alle parti civili per spese.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al calcolo del termine prescrizionale; la Corte osserva che il computo deve considerare la data indicata nel capo di imputazione e le sospensioni intervenute
Norma sulla sospensione e proroga dei termini di prescrizione; applicata per determinare il termine prorogato (la Corte fa riferimento alla proroga che porta alla maturazione della prescrizione dopo la sentenza di appello, tenendo conto delle sospensioni, compresa quella COVID)
Norma che disciplina il reato di truffa, ossia il fatto materiale contestato all'imputato (utilizzata per inquadrare i capi di imputazione)
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016 (Rv. 268966-01)
Principio richiamato secondo cui, in caso di condanna cumulativa per più reati, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali relativi a ciascun capo impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per alcuni reati estenda validamente il rapporto processuale anche ai reati per i quali i motivi sono inammissibili; ciò esclude che la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello possa essere rilevata per i capi già definiti con giudicato parziale
Massime di principio
- La corretta determinazione della decorrenza e del termine della prescrizione richiede il computo di tutte le sospensioni intervenute (legittimo impedimento, misure straordinarie come la sospensione COVID, ecc.); errori formali nel calcolo non sempre portano all'annullamento se, scomputando le sospensioni pertinenti, la prescrizione rimane successiva alla sentenza impugnata.
- Questione di date o fatti che incidono sulla consumazione del reato devono essere dedotte e discussi nei gradi di merito (es. in appello); sollevare per la prima volta in Cassazione valutazioni meritorie di fatto è inammissibile.
- Quando vi sono più capi di imputazione autonomi, l'ammissibilità dell'impugnazione deve riguardare ciascun capo: se il ricorso è inammissibile per un capo, quel capo si consolida con giudicato e non si può poi fare valere la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello per quel singolo capo.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali per pandemia (o altri provvedimenti pubblici) incide sul calcolo della prescrizione; è essenziale documentare e computare correttamente tali periodi nel calcolo difensivo.
- Ricorsi con motivi manifestamente infondati o che sollevano questioni non tempestivamente dedotte possono comportare la condanna alle spese e all'irrogazione di somme a titolo di cassa delle ammende: valutare cautamente la fondatezza e l'ammissibilità delle censure prima di proporre impugnazioni.
- Per evitare di perdere la possibilità di far valere la prescrizione, è strategico sollevare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti nei termini e nei gradi processuali appropriati; non può esser fatto in Cassazione ciò che configura revisione dei fatti non consentita.
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