Cassazione Penale, Sentenza n. 30010/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pietro Mainella ha impugnato in Cassazione la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma, su sua richiesta e con il consenso del P.M., aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di rapina. Il ricorrente, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penalecontenendo che la motivazione della sentenza era "apparente" in ordine all'insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta alle sole ipotesi tassativamente indicate, escludendo così la possibilità di proporre in Cassazione motivi come quello dedotto (violazione di legge per mancata verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.). Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In primo grado la pena applicata era stata di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e €412,00 di multa per rapina, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena ai sensi di questa norma.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Dispositivo che indica tra i motivi di ricorso per cassazione la violazione o erronea applicazione della legge penale; il ricorrente ha fondato il suo motivo su tale disposizione.
Prevede cause di proscioglimento (es. scriminanti, cause estintive); il ricorrente sosteneva che la sentenza non avrebbe correttamente valutato l'insussistenza di tali cause.
introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena con rito abbreviato/concordato alle sole ipotesi tassativamente indicate dal comma; di conseguenza motivi generici di violazione di legge, come quello relativo all'art. 129 c.p.p., risultano inammissibili.
Consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; ciò è stato applicato nella sentenza impugnata.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, c. 50
Norma che ha modificato l'art. 448 c.p.p. limitando l'impugnabilità delle pronunce di applicazione della pena; la Corte si è richiamata a tale modifica per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) sono impugnabili in Cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis; motivi generici di violazione di legge che esulano da tali ipotesi sono inammissibili.
- Se si ritiene che sussistano cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il rimedio non può consistere in un ricorso per cassazione fuori dai casi specificamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis: tali questioni devono essere sollevate prima (es. nel procedimento di merito) o con gli strumenti processuali idonei prima di aderire al patteggiamento.
- Il difensore che intenda impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione deve verificare che i motivi rientrino tra quelli espressamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis (ad esempio vizi formali, difetto del consenso, irregolarità procedurali tassativamente indicate), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende.
- La riforma del 2017 ha significativamente ridotto il controllo di legittimità in Cassazione sulle decisioni concordate: per contestare elementi di fatto o valutazioni del giudice relative all'insussistenza di cause di proscioglimento è necessario evitare la chiusura del rito concordato o impugnare nei limiti previsti prima della definizione per accordo.
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