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Sentenza

Sentenza del 05/07/2022 n. 3079 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento -Associazione Sportiva Dilettantistica - Dichiarazione reddituale - Omessapresentazione - Ente impositore - Attivazione contraddittorio - Documentazionefiscale - Omessa presentazione - Legale rappresentante - Eccepito smarrimento -Sede sociale - Operazioni sgombero - Vigili del Fuoco - Causa forza maggiore - Rileva- Documentazione fiscale - Omessa produzione - Difesa processuale - Successivapreclusione - Non rileva - Accertamento induttivo - Condizioni fattuali redditualità- Ente impositore - Mancata considerazione - Efficacia attività controllo -Esclusione - Illegittimità atto impositivo - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ASD non ha presentato la dichiarazione reddituale e, dopo il contraddittorio attivato dall'Amministrazione, non ha prodotto la documentazione fiscale richiesta. Il legale rappresentante ha eccepito lo smarrimento della documentazione a seguito di uno sgombero coattivo eseguito nei locali dell'associazione dai Vigili del Fuoco, configurando una causa di forza maggiore.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la mancata produzione della documentazione dopo il contraddittorio non preclude la possibilità per il contribuente di invocare in sede processuale la causa di forza maggiore. Ha ritenuto illegittimo l'accertamento induttivo emesso nei confronti dell'ASD poiché l'Amministrazione, in assenza dei documenti, non ha considerato le condizioni fattuali di redditività dell'associazione, compromettendo l'efficacia dell'attività di controllo. Ne consegue l'illegittimità dell'atto impositivo (annullamento/parziale annullamento dell'accertamento).

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/73, art. 32

    L'art. 32 è richiamato nel senso che l'Amministrazione non può fondare un accertamento induttivo senza considerare gli elementi di fatto rilevanti e le giustificazioni fornite dal contribuente; la perdita documentale per causa di forza maggiore può essere valutata in sede processuale e impedire l'uso automatico di indici o presunzioni non adeguatamente calibrate.

Massime di principio

  • La mancata presentazione della documentazione fiscale richiesta dall'amministrazione dopo contraddittorio non esclude la possibilità di invocare in giudizio una causa di forza maggiore che abbia impedito la produzione dei documenti.
  • L'accertamento induttivo è illegittimo se l'Amministrazione, in assenza di documentazione, non verifica o non considera le condizioni fattuali di redditività del contribuente e si limita ad applicare presunzioni senza adeguata ponderazione.
  • In caso di perdita documentale per eventi straordinari (es. sgombero coattivo, incendi, interventi delle autorità), il contribuente deve documentare la causa di forza maggiore con elementi probatori (verbali, attestazioni dei Vigili del Fuoco o altre autorità, comunicazioni ufficiali) e può comunque difendersi in sede processuale.
  • L'Amministrazione dovrebbe concedere ulteriori termini o chiedere elementi alternativi se la mancata produzione deriva da causa di forza maggiore; in sua assenza, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo motivando l'inefficacia dell'accertamento induttivo.
  • Per il contribuente è utile produrre, quando possibile, prove sostitutive (registri, estratti conto, testimonianze, documentazione extrafiscale) e comunicare tempestivamente l'evento che ha causato la perdita dei documenti per rafforzare la legittimità della difesa.

Testo integrale

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