Cassazione Penale, Sentenza n. 26226/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e la confisca di immobili, beni mobili registrati e somme su conti correnti. Il ricorrente contestava l'insussistenza della pericolosita' sociale al momento dell'acquisizione dei beni (sottolineando che l'acquisto dell'immobile a Bosa era avvenuto il 7/4/2018, prima di due contestati trasporti di stupefacenti del 2/5 e 26/7/2018) e la fondatezza probatoria delle intercettazioni utilizzate per ricollegare risorse finanziarie a proventi illeciti del 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze: la Corte d'Appello ha correttamente accertato la pericolosita' sociale generica nel periodo 2017-2021, evidenziando un notevole incremento patrimoniale sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e riconducibile a proventi da coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha ammesso l'utilizzabilita' delle conversazioni intercettate nel giudizio di prevenzione per il loro valore sintomatico e ha giudicato infondata l'ipotesi alternativa (proventi dal gioco del Lotto). Conseguentemente e' stato confermato il decreto di sorveglianza speciale e la confisca; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 1
Le misure di prevenzione possono colpire i cosiddetti pericolosi generici; dopo la pronuncia della Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimita', la sussistenza della lett. b) richiede la prova che il soggetto abbia commesso delitti abitualmente in un significativo arco temporale e che ne abbia tratto un profitto costituente o avendo costituito in una determinata epoca l'unica o una componente significativa del reddito
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Dichiarata l'illegittimita' costituzionale della prima categoria (lett. a) se applicata in via esclusiva); tuttavia, la legittimita' delle misure permane se nella proposta e nel provvedimento e' richiamata anche la lett. b) e sussistono i relativi requisiti probatori
Cassazione Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020 (Leuzzi)
Interpretazione della Corte costituzionale: per mantenere la misura e' necessario che il giudice accerti, sulla base di circostanze specifiche, la habitualita' dei delitti e la rilevanza dei proventi illeciti rispetto al reddito complessivo
Cassazione Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 (Montella)
Per valutare la 'sproporzione' tra redditi dichiarati e valore dei beni va assunto il confronto tra il reddito o l'attivita' economica al momento dei singoli acquisti e il valore dei beni acquisiti in ciascun momento
Cassazione Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008 (Rosaniti)
Nel giudizio di prevenzione e' ammessa la piena utilizzazione di elementi indiziari desumibili anche da procedimenti penali distinti, comprese intercettazioni, purché tali elementi siano certi e idonei per il loro valore sintomatico
Altra giurisprudenza richiamata (Sez.6 n.47204/2015 Musso; Sez.6 n.22256/2006 Bosco; Sez.1 n.42369/2006 De Vita; Sez.1 n.54156/2018 Costanzo)
Principi consolidati sulla valutazione della motivazione in sede di prevenzione: le doglianze che ripropongono questioni gia' adeguatamente esaminate dalla corte di merito sono prive di pregio; conferma dell'onere di accertamento rigoroso della sproporzione patrimoniale
Massime di principio
- Le misure di prevenzione basate sulla pericolosita' generica possono essere confermate se il giudice dimostra, con specifiche circostanze di fatto, l'abitualita' nella commissione di delitti e che i proventi illeciti rappresentavano una componente significativa del reddito nell'arco temporale osservato
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.24/2019, la sussistenza della sola lett. a) non e' piu' sufficiente; e' necessario che la proposta e il provvedimento richiamino anche la lett. b) e che i relativi requisiti siano accertati
- Nel giudizio di prevenzione e' ammessa la piena utilizzazione di elementi indiziari provenienti anche da procedimenti penali diversi, comprese intercettazioni, per il loro valore sintomatico, se gli elementi sono certi e idonei a fondare il convincimento del giudice
- Per giustificare la confisca per sproporzione patrimoniale occorre confrontare il reddito dichiarato al momento dei singoli acquisti con il valore dei beni acquisiti; se emerge una sproporzione e manca una spiegazione credibile, l'ablazione e' legittima
- Il fatto che un bene sia stato acquistato prima di alcuni reati contestati non esclude l'esistenza di attivita' illecite in epoca anteriore o coeva se esistono altri elementi che dimostrano proventi illeciti in un periodo di osservazione piu' ampio
- Una volta dimostrata la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, grava sul proposto l'onere di fornire una giustificazione credibile della provenienza lecita delle risorse
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