Cassazione Penale, Ordinanza n. 05670/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Milano che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati già oggetto di condanna, chiedendo quindi una valutazione unitaria del disegno criminoso in sede esecutiva. Nel ricorso ha sostenuto, in sostanza, che gli indici valorizzati dal giudice dell'esecuzione sarebbero stati erroneamente apprezzati. La Corte ha però ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché la decisione impugnata era coerente con i criteri consolidati per accertare la continuazione: la notevole distanza temporale tra i fatti e la diversità dei luoghi di commissione rendevano non illogica la conclusione che il reato successivo non fosse stato programmato fin dall'inizio nelle sue linee essenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse viziata da illogicità manifesta, poiché il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso la sussistenza di una volizione unitaria tra i reati alla luce della distanza di quasi quattro anni tra le condotte e della diversità dei luoghi di esecuzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione richiama implicitamente il tema del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che presuppone una verifica rigorosa della programmazione originaria dei reati successivi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica concreta e approfondita della sussistenza di una volizione unitaria al momento del primo reato.
- Non è sufficiente la presenza di uno solo degli indici sintomatici della continuazione: occorre una valutazione complessiva di omogeneità delle violazioni, bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione originaria dei reati successivi.
- La distanza temporale significativa tra i fatti e la diversità dei luoghi di commissione sono elementi che possono legittimamente escludere la prova di un medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità, la valutazione del giudice dell'esecuzione è censurabile solo se manifestamente illogica; se la motivazione si fonda su indicatori coerenti, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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