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Sentenza

Sentenza n. 3427/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 28.03.2025, e per ordinare all’Amministrazione l’esibizione e il rilascio della documentazione richiesta con l’istanza del 4 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202501535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione relativo alla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare per attività di assistenza alla persona o sostegno al bisogno familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. L’unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge, poiché il provvedimento sarebbe stato notificato soltanto al lavoratore straniero e non anche al datore di lavoro. Nel corso del giudizio il ricorrente aveva inoltre chiesto l’accesso alla documentazione relativa alla carenza di redditi del datore di lavoro, presupposto posto dall’Amministrazione a fondamento del diniego. Ottenuto l’accoglimento della domanda di accesso, il ricorrente non ha tuttavia contestato la documentazione né ha dato corso all’invito a prenderne visione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’omessa notificazione del provvedimento al datore di lavoro non incidesse sulla legittimità dell’atto impugnato. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva smentito il presupposto sostanziale del diniego, costituito dalla carenza di redditi in capo al datore di lavoro. Dopo aver ottenuto l’accesso alla documentazione posta a fondamento del provvedimento, il ricorrente non l’ha contestata e non ha nemmeno proceduto alla relativa visione, circostanza valorizzata dal giudice quale dimostrazione di disinteresse per gli esiti del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    La disposizione è richiamata quale base normativa della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare per attività di assistenza alla persona o sostegno al bisogno familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In una controversia relativa al diniego di emersione dal lavoro irregolare, la censura relativa alla mancata notificazione del provvedimento al datore di lavoro non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto quando non incide sui presupposti sostanziali del diniego.
  • Il ricorrente che ottenga l’accesso alla documentazione amministrativa posta a fondamento del provvedimento impugnato deve contestarne specificamente il contenuto; la mancata contestazione, unita all’omessa presa visione della documentazione nonostante l’ordine giudiziale, può essere valorizzata dal giudice nella valutazione della fondatezza del ricorso e dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAccesso documentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaAccesso e trasparenza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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