Cassazione Civile, Ordinanza n. 33172/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per TOSAP relativo all'anno 2018, emesso da una società concessionaria del Comune nei confronti della società autostradale per l'occupazione, mediante ponti, viadotti e sottopassi, degli spazi sovrastanti strade comunali. La Commissione tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello, ritenendo che tali opere non integrassero un'occupazione tassabile ai sensi del d.lgs. n. 507/1993, perché non riconducibili a occupazione senza titolo o di mero fatto e perché destinate all'interesse generale, affermando inoltre che occorresse una norma specifica per assoggettarle a TOSAP. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, e dell'art. 49, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993: secondo il ricorrente, la tassa è dovuta per l'effettiva occupazione di spazi pubblici anche soprassuolo e sottosuolo, indipendentemente dal titolo autorizzativo, e l'esenzione prevista per lo Stato non si estende alla società concessionaria che realizza e gestisce l'opera in autonomia e con finalità economica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che la TOSAP colpisce l'effettiva sottrazione di spazi pubblici, anche sovrastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, e che la circostanza che l'occupazione sia funzionale a un'opera pubblica o avvenga in forza di concessioni e autorizzazioni non esclude il presupposto impositivo. Ha inoltre ribadito che l'esenzione di cui all'art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 spetta solo quando l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, e non alla società concessionaria che esegue e gestisce l'opera. Per effetto di tali principi, la sentenza di appello è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso della società contribuente. La resistente è stata condannata anche alle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
Il presupposto della TOSAP è l'effettiva occupazione di spazi ed aree pubbliche; la tassa è dovuta anche per occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo quando vi sia sottrazione del bene pubblico all'uso collettivo.
La disciplina comprende anche le occupazioni effettuate con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; la natura concessoria dell'opera non esclude la tassazione.
L'esenzione per lo Stato e gli altri enti pubblici opera solo se l'occupazione è ascrivibile al soggetto esente; non si estende alla società concessionaria che realizza e gestisce l'opera in autonomia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di TOSAP, il presupposto impositivo consiste nella concreta e oggettiva occupazione di spazi o aree pubbliche, a prescindere dal titolo autorizzativo o dalla finalità pubblica dell'opera realizzata.
- L'occupazione di soprassuolo o sottosuolo da parte di viadotti, sottopassi o analoghe opere infrastrutturali integra il presupposto del tributo quando comporti sottrazione di fatto del bene pubblico all'uso collettivo.
- L'esenzione prevista per lo Stato o per altri enti pubblici non si applica alla società concessionaria che materialmente esegue e gestisce l'opera, se l'occupazione è riferibile alla sua autonoma attività d'impresa.
- Quando la questione di diritto è già risolta da un orientamento consolidato della Corte e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la cassazione può decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.
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