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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24223 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi e disconosciuto l'inerenza di alcuni costi relativi all'attività di panificatore svolta dal contribuente nell'anno d'imposta 2003, ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Dopo una prima decisione favorevole al contribuente, l'Agenzia aveva proposto appello, dichiarato inammissibile dalla CTR del Veneto perché la copia dell'atto notificata al contribuente era priva della sottoscrizione autografa del direttore dell'ufficio. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che la mancanza della firma sulla copia notificata non comportasse l'inammissibilità quando l'originale depositato fosse regolarmente sottoscritto e la provenienza dell'atto non fosse contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea l'interpretazione formalistica adottata dalla CTR. La mancata sottoscrizione della copia notificata costituisce una mera irregolarità, e non determina l'inammissibilità dell'appello, qualora l'originale depositato presso la Commissione tributaria sia sottoscritto, la conformità tra copia e originale non sia contestata o risulti comunque verificata, e l'atto abbia raggiunto il proprio scopo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, commi 3 e 4

    La disposizione disciplina la sottoscrizione e i requisiti del ricorso nel processo tributario.

    La mancanza della sottoscrizione rileva come causa di inammissibilità solo quando sia effettivamente materiale e non sia possibile ricavare la sottoscrizione dall'originale dell'atto. Non è invece sufficiente la sola assenza della firma sulla copia notificata, se l'originale depositato è regolarmente sottoscritto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 2

    La disposizione disciplina il deposito del ricorso e della relativa documentazione presso la segreteria della Commissione tributaria.

    La sanzione dell'inammissibilità non si applica quando l'originale depositato contiene la sottoscrizione dell'autore e il destinatario è comunque posto in condizione di verificarne l'esistenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    La disposizione disciplina l'appello nel processo tributario.

    Le regole formali dell'appello devono essere applicate evitando formalismi irragionevoli, quando l'atto consenta di individuare la parte, la provenienza e il contenuto della contestazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 189 del 13 giugno 2000

    Le disposizioni tributarie devono essere interpretate in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità.

    Le sanzioni processuali di inammissibilità devono essere limitate ai casi in cui la violazione formale comprometta effettivamente la validità dell'atto o il diritto di difesa.

  • Cassazione, sentenze nn. 5371/2010, 24461/2014, 23752/2015 e 21150/2015

    La mancata sottoscrizione della copia notificata è mera irregolarità se l'originale depositato è sottoscritto.

    La sottoscrizione può risultare anche per relationem attraverso il collegamento tra la copia notificata e l'originale depositato, purché la conformità non sia validamente contestata e l'atto abbia raggiunto il suo scopo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancanza della firma sulla copia notificata non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'atto: occorre verificare se l'originale depositato sia regolarmente sottoscritto.
  • Le irregolarità formali non devono prevalere sulla sostanza quando l'atto consente di individuare il suo autore, la sua provenienza e il contenuto della pretesa o dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità è giustificata solo quando la carenza formale sia effettiva e incida concretamente sulla validità dell'atto o sul diritto di difesa della controparte.
  • La costituzione della parte destinataria e la possibilità di verificare l'originale possono dimostrare che l'atto ha raggiunto il proprio scopo processuale.
  • In situazioni analoghe, è necessario distinguere tra assenza assoluta della sottoscrizione nell'atto originale e semplice mancanza della firma nella copia notificata: solo il primo caso può normalmente determinare l'inammissibilità.

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