Cassazione Penale, Ordinanza n. 31338/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato aveva ottenuto la custodia cautelare in carcere in relazione a contestazioni per reati in materia di stupefacenti. La Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. In cassazione la difesa ha dedotto: (1) violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione; (2) violazione di legge quanto all'onere della prova; (3) omessa motivazione sulla sussistenza del nesso di concausalità tra le condotte addebitate al richiedente e il provvedimento cautelare applicato. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato la tardività del ricorso, depositato oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha calcolato il termine di impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. dalla notifica del provvedimento il 27 febbraio 2025, con scadenza il 14 marzo 2025; il ricorso è stato invece depositato il 18 marzo 2025. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p., è stata pronunciata declaratoria di inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ma non esaminato nel merito per la tardività del ricorso.
Richiamato insieme all'art. 314 c.p.p. quale norma disciplinante la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte non affronta il merito.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Termine di quindici giorni per proporre ricorso dalla notificazione del provvedimento impugnato; la sua violazione comporta tardività.
La tardiva proposizione del ricorso determina la declaratoria di inammissibilità.
Consente la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine perentorio previsto dall'art. 585 c.p.p.; il deposito oltre il termine comporta inammissibilità indipendentemente dalla fondatezza dei motivi.
- La tardività del ricorso integra una causa immediata di inammissibilità rilevabile d'ufficio, che preclude ogni esame delle censure di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice deve condannarlo al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata.
- Le doglianze relative alla motivazione, all'onere della prova o al nesso causale restano assorbite se l'impugnazione è improcedibile o inammissibile per ragioni processuali preliminari.
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