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Sentenza

Sentenza n. 5279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Veneto n. 1616/2025, che aveva annullato il decreto di approvazione delle graduatorie regionali del concorso per docenti, classe A008

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati vincitori)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti quattro appelli proposti da candidati collocatisi in posizione utile nelle graduatorie regionali del concorso ordinario, per titoli ed esami, finanziato con risorse PNRR, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A008. La sentenza del TAR Veneto aveva accolto il ricorso di alcuni concorrenti collocatisi in posizione non utile e aveva annullato il decreto dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto di approvazione delle graduatorie relative a più Regioni, ritenendo violata la regola dell’anonimato nella prova pratica. Gli appellanti hanno dedotto, in sintesi, che la prova non fosse assimilabile a una prova scritta anonima, poiché consisteva nella realizzazione di elaborati grafici e testuali strettamente interconnessi, con tecniche miste e su fogli di grande formato, destinati a essere discussi con la commissione. La prova avrebbe quindi richiesto un’elaborazione personale e non sarebbe stata concretamente anonimizzabile. È stata inoltre sollevata, in alcuni appelli, la questione della carenza di interesse ad appellare da parte di candidati collocati in graduatorie regionali diverse da quella oggetto del giudizio di primo grado. Sono state contestate anche l’ammissibilità di documenti e interventi. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’interesse sussistesse, poiché l’unico decreto impugnato aveva approvato tutte le graduatorie regionali e il vizio dedotto dal TAR riguardava la procedura concorsuale nel suo complesso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli e li ha accolti, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che il principio dell’anonimato sia indefettibile soprattutto quando la valutazione riguarda prove standardizzate, oggettivamente valutabili e indipendenti dall’identità dell’autore. Diversamente, quando la prova è diretta a verificare capacità professionali e attitudinali individuali mediante elaborazioni grafiche e testuali personalizzate, seguite dalla discussione con la commissione, l’anonimato può risultare intrinsecamente impossibile e non costituisce l’unico strumento idoneo a garantire l’imparzialità. In tale ipotesi la garanzia dell’imparzialità è assicurata dalla pubblicità della discussione, dalla verificabilità dell’operato della commissione e dalla responsabilità dei commissari. La prova pratica prevista dal bando, per le sue caratteristiche concrete, era quindi legittimamente svolta in modalità non anonima. Il TAR non aveva inoltre rilevato una specifica, grave e manifesta irragionevolezza o vessatorietà della valutazione. Le ulteriori questioni ed eccezioni sono state ritenute non necessarie da esaminare in applicazione del criterio della ragione più liquida. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico; buon andamento e imparzialità dell’amministrazione

    Il principio di imparzialità può essere garantito, nelle prove selettive non standardizzate e non anonimizzabili, anche mediante la pubblicità della prova, la discussione con la commissione e la responsabilizzazione dei valutatori, non necessariamente attraverso l’anonimato.

  • art. 14 d.P.R. 487/1994

    La regola dell’anonimato è prescritta per le prove scritte dei concorsi

    La regola dell’anonimato, pur prevista per le prove scritte, non opera in modo assoluto per prove pratiche caratterizzate da elaborazioni personali e da successiva discussione pubblica; la sua applicazione va rapportata alla struttura concreta della prova e alla possibilità effettiva di una valutazione standardizzata.

  • art. 119 c.p.a.

    procedura applicata alla controversia

    La controversia relativa alla procedura concorsuale finanziata con risorse PNRR è stata trattata secondo il rito speciale.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza di primo grado era stata pronunciata in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il principio dell’anonimato nelle procedure concorsuali costituisce una garanzia essenziale dell’imparzialità quando la prova è standardizzata, priva di segni identificativi e suscettibile di valutazione oggettiva, omogenea e indipendente dall’identità del candidato.
  • L’anonimato non è una garanzia assoluta applicabile indistintamente a ogni prova pratica: può essere legittimamente escluso quando la prova richiede elaborazioni grafiche, testuali o tecniche personalizzate, dirette a verificare capacità professionali e attitudinali individuali, e non è concretamente suscettibile di anonimizzazione.
  • Quando la prova pratica non è anonimizzabile e deve essere discussa con la commissione, l’imparzialità della valutazione può essere assicurata mediante la pubblicità della discussione, la controllabilità dell’operato dei commissari e la responsabilità dell’organo valutatore.
  • La mera modalità non anonima di una prova pratica non determina l’illegittimità della procedura concorsuale se il candidato non dimostra una specifica, grave e manifesta irragionevolezza o vessatorietà della valutazione subita.
  • Quando un unico atto amministrativo approva graduatorie riferite a più ambiti territoriali e il vizio dedotto investe la procedura concorsuale unitariamente considerata, sussiste l’interesse ad appellare anche in capo ai candidati collocati nelle graduatorie territoriali diverse da quella direttamente esaminata dal giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoAppelloDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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