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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14263/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione proposta a fronte di comportamenti del giudice ritenuti preconcetti. La difesa sosteneva che la dichiarazione di ricusazione era stata formulata validamente in udienza il 03/11/2025 da difensore munito di procura speciale e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la causa di ricusazione fosse nota già il 20/10/2025, rendendo quindi tardiva la formalizzazione. In subordine veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 c.2 cod. proc. pen. rispetto alla mancata previsione di una moratoria analoga a quella dell'art. 585 c.1-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha interpretato l'art. 38 cod. proc. pen. nel senso che, se la causa di ricusazione sorge in udienza, la parte ha l'onere di dedurla a verbale prima della conclusione dell'udienza (con apposita riserva) e può poi formalizzarla entro tre giorni; non è stato rispettato tale termine perché la formalizzazione è avvenuta il 01/11/2025, oltre i tre giorni dalla causa insorta il 20/10/2025. La Corte ha inoltre rigettato la questione di costituzionalità, richiamando la giurisprudenza che ritiene i termini a tutela della speditezza e dell'imparzialità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre la dichiarazione di ricusazione: se la causa sorge in udienza la dichiarazione deve essere dedotta a verbale prima della conclusione dell'udienza (con riserva) e la formalizzazione può avvenire entro tre giorni; il riferimento al "termine dell'udienza" va inteso strettamente come unità quotidiana di udienza.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamato quale termine di riferimento per la proposizione della dichiarazione di ricusazione nel giudizio; utilizzato per individuare la disciplina temporale relativa alle diverse fasi processuali.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa come confronto per chiedere una moratoria analoga; la Corte ha ritenuto inammissibile la comparazione e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione di una simile moratoria in materia di ricusazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa (diritto di difesa) nella prospettiva di censurare i termini di ricusazione; la Corte ha chiarito che gli istituti di ricusazione, astensione e incompatibilità attengono all'imparzialità del giudice e che i termini previsti non ledono il diritto di difesa.

  • art. 3 Cost.

    Citato in relazione alla questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto infondata la censura che prospettava violazione del principio di eguaglianza rispetto ai limiti temporali della ricusazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato proceduralmente come norma che disciplina il trattarsi del ricorso in Cassazione (forma di trattazione del ricorso).

Massime di principio

  • Se la causa di ricusazione nasce o diviene nota durante l'udienza, la parte deve formularne la dichiarazione a verbale prima della conclusione della stessa udienza, riservandosi di formalizzarla successivamente entro tre giorni.
  • La tempestiva deduzione a verbale è essenziale: la mera conoscenza della causa in udienza senza la specifica deduzione a verbale con riserva impedisce poi la regolare formalizzazione nei termini e rende l'istanza inammissibile per tardività.
  • La rappresentanza tecnica in udienza è rilevante: se la parte è legalmente rappresentata, la causa di ricusazione sorta in sua presenza viene considerata 'nascente' in quella udienza anche se l'imputato è assente.
  • I termini per proporre la ricusazione sono di stretta interpretazione e hanno finalità pubblicistiche (imparzialità del giudice e speditezza del processo); le censure costituzionali avverse a tali termini sono difficilmente fondate secondo la giurisprudenza consolidata.
  • In situazioni simili, il difensore deve informare tempestivamente il cliente dell'evento costituente causa di ricusazione e provvedere alla deduzione a verbale in udienza, documentando l'avvenuta comunicazione, per poter poi formalizzare l'istanza entro i tre giorni previsti.

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