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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32159/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena e il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità ai sensi dell'art. 600-ter, primo comma, n.1, cod. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevede la riduzione della pena nei casi di minore gravità. Il ricorrente ha sostenuto che le condotte (richiesta ad ultra-sedicenni di autoprodurre immagini) erano finalizzate a un rapporto privato e non alla immissione nel mercato della pornografia minorile, che il materiale non era stato effettivamente diffuso, e ha depositato documenti e dichiarazioni su assenza di danno psichico e sul contesto di consenso/relazione. La Corte d'Appello, pur ammettendo la domanda, ha respinto la richiesta ritenendo che i materiali raffigurassero organi sessuali primari e atti di masturbazione, che vi fosse differenza di età significativa, l'offerta di denaro e il concreto pericolo di diffusione derivante da precedenti invii di immagini; per tali ragioni ha escluso la minore gravità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha criticato la motivazione del giudice dell'esecuzione per non avere adeguatamente valutato il primo criterio indicato dalla Corte costituzionale (l'estraneità della condotta al circuito della diffusione/mercato) distinguendo tra "potenzialità di diffusione" e "finalismo di destinazione al mercato", nonché per avere omesso un apprezzamento concreto sull'entità del danno psichico e sulle documentazioni sopravvenute depositate dalla difesa. In conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso (annullamento dell'ordinanza impugnata) e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per una nuova valutazione conforme ai criteri indicati dalla Corte costituzionale e a quanto espresso dalla Cassazione, con esplicito esame dei documenti e dei parametri subordinati (età, differenza di età, condizioni fisiche e psicologiche delle vittime, entità del danno, finalità di destinazione delle immagini).

Norme richiamate

  • art. 600-ter cod. pen.

    l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi

    La Corte costituzionale ha imposto che, nei casi di minore gravità, la pena prevista dall'art. 600-ter, primo comma, n.1, possa essere diminuita fino a due terzi; la Cassazione interpreta che il giudice dell'esecuzione debba ora verificare la riconducibilità del caso concreto all'ipotesi attenuata distinguendo tra finalità di mercato e mera potenzialità diffusiva.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 91/2024

    la pronuncia ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena ... è diminuita in misura non eccedente i due terzi

    Ha creato una nuova possibilità applicativa per i condannati i cui fatti rientrino nella "minore gravità": il giudice dell'esecuzione deve valutare se il fatto sia estraneo ai profili di allarme sociale collegati al circuito della diffusione/mercato.

  • Costituzione, artt. 3 e 27

    violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.

    La Corte costituzionale ha fondato la declaratoria di illegittimità anche su principi di uguaglianza (art. 3) e di rieducazione e proporzionalità della pena (art. 27), richiedendo una possibilità di differenziazione sanzionatoria per casi di minore gravità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 51815/2018)

    Riferimento storico: l'orientamento delle Sezioni Unite che aveva ritenuto la potenzialità diffusiva intrinseca nella produzione di materiale pedopornografico; la Corte costituzionale ha in parte corretto le conseguenze applicative di tale orientamento introducendo spazio per la valutazione di casi di minore gravità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 42858/2014)

    Principio secondo cui, se sopravviene dichiarazione di incostituzionalità dopo giudicato e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena avvalendosi di poteri di valutazione e accertamento, nei limiti stabiliti dalla pronuncia di cognizione.

  • Sez. I n. 45891 del 11/09/2024

    Conferma che il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento di circostanze attenuanti sopravvenute per illegittimità costituzionale della norma applicata, salvo casi di rapporto esaurito.

Massime di principio

  • Dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale che incide sulla commisurazione della pena, il giudice dell'esecuzione può e deve valutare, su istanza, la riconoscibilità delle attenuanti anche se la sentenza di condanna è passata in giudicato, a condizione che la pena non sia interamente eseguita.
  • Nella valutazione della "minore gravità" per reati di produzione di materiale pedopornografico il criterio primario è l'estraneità della condotta al circuito della diffusione/mercato: non è sufficiente richiamare la mera potenzialità tecnologica di diffusione, occorre valutare il finalismo dell'azione (destinazione al mercato) e le concrete modalità di realizzazione.
  • Il giudice dell'esecuzione deve compiere una valutazione concreta e motivata su tutte le circostanze rilevanti indicate dalla Corte costituzionale: modalità realizzative, tipo di materiale, grado di coartazione o condizionamento delle vittime, età e differenza di età, offerta di denaro o utilità, entità del danno psichico e condizioni fisiche/psicologiche delle vittime.
  • Documenti e dichiarazioni sopravvenute prodotti in sede esecutiva devono essere esaminati e valutati espressamente dal giudice dell'esecuzione; l'omesso esame può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
  • Distinguere con chiarezza fra rischio astratto/potenzialità di diffusione (connessa alla tecnologia) e finalità reale di inserimento del materiale nel mercato: solo quest'ultima è rilevante ai fini dell'esclusione della minore gravità secondo l'indirizzo fornito dalla Corte costituzionale.

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