Cassazione Penale, Ordinanza n. 21752/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del concorso nel reato di riciclaggio. Il ricorso articolava tre profili principali: primo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che la condotta contestata non integrasse il riciclaggio e che non fosse configurabile l'abitualità della condotta; secondo, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; terzo, richiesta di derubricazione del reato di riciclaggio in furto, formulata in modo ritenuto generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era lineare e coerente nel ritenere integrato il riciclaggio, in quanto la condotta di smontaggio e alterazione degli elementi identificativi di un veicolo di provenienza illecita integra il delitto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che la pena base era stata fissata nel minimo edittale e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, potendo il mancato riconoscimento essere giustificato anche dall'assenza di elementi positivi. Ha infine giudicato generica e aspecifica la censura sulla derubricazione in furto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di riciclaggio può essere integrato anche dalla condotta di smontaggio e alterazione degli elementi identificativi di un veicolo di provenienza illecita, come telaio o targhe.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche in assenza di elementi o circostanze di segno positivo a favore dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Integra il riciclaggio la condotta di chi intervenga materialmente su un veicolo di provenienza illecita alterandone o smontandone i segni identificativi, poiché tale attività realizza un contributo funzionale alla circolazione o occultamento del bene.
- La deduzione di insussistenza dell'abitualità della condotta è inconferente quando la contestazione e la motivazione di merito riguardano una singola condotta già idonea a integrare il delitto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice indica elementi complessivi ostativi, e può anche fondarsi sulla mera assenza di circostanze positive a favore dell'imputato.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la pena base è stata determinata nel minimo edittale e la motivazione sul punto è congrua e non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →