Sentenza del 07/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
I) Redditi di capitale (interessi di provenienza estera) - Opzione per l'imposizione ordinaria in sede di dichiarazione - Legittimità - SussisteII) Istruzioni ministeriali - Vincolatività per il contribuente - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la legittimità dell’opzione del contribuente per la tassazione ordinaria in dichiarazione, escludendo che il regime dell’imposta sostitutiva fosse necessariamente vincolante. Ha inoltre affermato che le istruzioni ministeriali non costituiscono una fonte del diritto e non vincolano il contribuente; se contrastano con la legge, devono essere disapplicate o modificate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’imposizione dei redditi di capitale esteri esclusivamente mediante imposta sostitutiva e sosteneva di poter optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. La controversia riguardava inoltre il valore delle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione, qualora risultassero in contrasto con la legge.
Norme richiamate
La disciplina dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera non impedisce al contribuente di scegliere, quando previsto dalla legge, la tassazione ordinaria mediante dichiarazione.
Art. 18 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma è stata interpretata nel senso che il contribuente può assoggettare determinati redditi di capitale alla tassazione ordinaria in dichiarazione, invece di avvalersi del regime sostitutivo.
Istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi
Le istruzioni hanno funzione amministrativa e illustrativa, ma non sono fonti del diritto. Non possono derogare alla legge né limitare i diritti riconosciuti al contribuente dalla normativa primaria.
Massime di principio
- Quando la legge prevede un regime sostitutivo ma consente espressamente o implicitamente l’opzione per la tassazione ordinaria, il contribuente può scegliere il regime ordinario in dichiarazione.
- Le istruzioni ministeriali non possono modificare, restringere o ampliare il contenuto della legge; in caso di contrasto prevale sempre la norma legislativa.
- Un errore o una limitazione contenuta nei modelli o nelle istruzioni dichiarative non può, da sola, privare il contribuente di un’opzione prevista dalla legge.
- In situazioni analoghe occorre verificare direttamente la normativa primaria e la disciplina vigente, senza considerare le istruzioni amministrative come vincolanti in senso assoluto.
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