Sentenza del 07/01/2015 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Benevento
TARSU - Avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione - Irrogazione delle sanzioni - Spettanza - Obbligo di avviso bonario - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell’avviso di accertamento emesso per l’omessa presentazione della denuncia di variazione relativa ai locali o alle aree soggetti a TARSU, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa. Il contribuente contestava, in particolare, la sanzione e la mancata previa trasmissione di un avviso bonario. La disciplina impone di denunciare ogni variazione dei locali, della superficie o della destinazione entro il 20 gennaio successivo all’inizio o alla cessazione dell’occupazione o detenzione, quando tale variazione incide sull’applicazione o sulla riscossione del tributo.
La decisione
È stata ritenuta legittima l’irrogazione della sanzione per omessa denuncia di variazione, con un minimo di 51,65 euro. Non sussisteva l’obbligo dell’ente di inviare previamente un avviso bonario, poiché tale adempimento riguarda la liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni e non l’irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione. Inoltre, poiché a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, in caso di omessa denuncia l’obbligo dichiarativo si rinnova annualmente.
Norme richiamate
Disciplina TARSU sulla denuncia delle variazioni
L’utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca comunque sull’applicazione e riscossione del tributo, entro il 20 gennaio successivo all’inizio o alla fine dell’occupazione o detenzione.
Il contribuente deve presentare una denuncia di variazione entro il termine previsto anche quando la variazione riguarda superficie, destinazione o altri elementi rilevanti per il calcolo del tributo.
Disciplina sanzionatoria TARSU per omessa denuncia
L’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, importa la sanzione amministrativa con un minimo di 51,65 euro.
L’omessa denuncia di variazione è autonomamente sanzionabile, anche se il tributo dovuto può essere determinato dall’ente sulla base di altri elementi.
Obbligo di avviso bonario
L’invio dell’avviso bonario riguarda la liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni e non l’irrogazione delle sanzioni.
L’avviso bonario non è necessario prima di contestare una violazione dichiarativa e irrogare la relativa sanzione.
Autonomia dell’obbligazione tributaria annuale
Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
In caso di omessa denuncia, l’obbligo di presentare correttamente la dichiarazione si rinnova per ciascun anno d’imposta; la violazione può quindi rilevare autonomamente per più annualità.
Massime di principio
- Per i tributi locali basati su dichiarazione, il contribuente deve comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante, anche se l’ente dispone già di informazioni sull’immobile o sull’occupazione.
- L’omessa dichiarazione o denuncia di variazione può essere sanzionata autonomamente rispetto al pagamento del tributo.
- L’avviso bonario non è necessariamente richiesto quando l’atto riguarda una violazione dichiarativa e l’irrogazione di una sanzione, anziché una semplice liquidazione basata su dati già dichiarati.
- Gli obblighi tributari periodici possono rinnovarsi per ogni anno d’imposta; l’omissione protratta nel tempo può quindi produrre conseguenze sanzionatorie riferite a più annualità.
- In una situazione analoga, occorre verificare il termine per la denuncia, l’effettiva esistenza di una variazione rilevante, la corretta imputazione delle annualità e il rispetto dei termini di decadenza per l’accertamento.
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