Sentenza del 07/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Avviso di accertamento - motivazione - rinvio a p.v.c. della Guardia di Finanza- motivazione per relationem - legittimità - violazione art. 7 legge n. 212 del 2000 - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Il rinvio dell'avviso di accertamento al p.v.c. della Guardia di Finanza è stato considerato legittimo, poiché il documento richiamato risultava conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente. Non è stata quindi ravvisata una violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso di accertamento fosse insufficientemente motivato perché rinviava, mediante motivazione per relationem, a un processo verbale di constatazione (p.v.c.) redatto dalla Guardia di Finanza.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio a un altro atto, come il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, purché tale atto sia stato portato a conoscenza del contribuente o sia comunque conoscibile da quest'ultimo.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un atto tributario è, in linea generale, legittima quando richiama un documento precedente sufficientemente specifico e accessibile al contribuente.
- Il contribuente deve poter individuare e comprendere le ragioni della pretesa fiscale; non è necessariamente indispensabile che l'avviso riproduca integralmente il contenuto dell'atto richiamato.
- Il rinvio a un p.v.c. può soddisfare l'obbligo di motivazione se il verbale è stato notificato, consegnato, allegato o comunque reso concretamente conoscibile al destinatario.
- La motivazione potrebbe invece risultare illegittima se l'atto richiamato non fosse conoscibile, non fosse identificato con sufficiente precisione o contenesse elementi essenziali non accessibili al contribuente.
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