Sentenza del 07/01/2015 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Spese processuali Tribunale ordinario - cassa ammende - Cassa depositi e prestiti - recupero - Giudice Tributario - incompetenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di somme relative a spese processuali del Tribunale ordinario, Cassa Ammende, Cassa Depositi e Prestiti e compensi o spese spettanti a ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori. È stata contestata la riconducibilità di tali somme alla giurisdizione del Giudice tributario.
La decisione
Il Giudice tributario ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che le somme richieste non rientrino nell'elencazione degli atti e dei tributi attribuiti alla giurisdizione tributaria dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La controversia, pertanto, non può essere trattata davanti al Giudice tributario e dovrà eventualmente essere proposta davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo la natura del rapporto e dell'atto impugnato.
Norme richiamate
Articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Non riportata nel testo fornito.
La giurisdizione tributaria è limitata alle controversie relative ai tributi e agli atti espressamente ricompresi nell'ambito previsto dalla norma. Le somme dovute per spese processuali, Cassa Ammende, Cassa Depositi e Prestiti e spese degli ufficiali giudiziari non vi rientrano, se non qualificabili come tributi o come accessori di un rapporto tributario.
Massime di principio
- Il Giudice tributario non è competente per ogni richiesta di pagamento proveniente da un'amministrazione pubblica: occorre verificare che la pretesa riguardi un tributo o un atto espressamente ricompreso nella giurisdizione tributaria.
- Le spese processuali e le somme collegate all'attività giudiziaria, inclusi gli importi destinati alla Cassa Ammende o alla Cassa Depositi e Prestiti, hanno normalmente natura non tributaria e devono essere contestate davanti al giudice competente in base alla loro specifica origine.
- La qualificazione formale dell'ente che richiede il pagamento non è decisiva: conta la natura sostanziale della somma richiesta e del rapporto giuridico sottostante.
- Una pronuncia di incompetenza o difetto di giurisdizione non decide necessariamente se la somma sia dovuta, ma stabilisce soltanto che la controversia è stata proposta davanti al giudice sbagliato.
- Prima di presentare ricorso è necessario individuare l'atto impugnato, la natura della pretesa e il termine applicabile, così da rivolgersi al giudice ordinario o ad altra autorità competente.
Testo integrale
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