Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/01/2015 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Spese processuali Tribunale ordinario - cassa ammende - Cassa depositi e prestiti - recupero - Giudice Tributario - incompetenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero di somme relative a spese processuali del Tribunale ordinario, Cassa Ammende, Cassa Depositi e Prestiti e compensi o spese spettanti a ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori. È stata contestata la riconducibilità di tali somme alla giurisdizione del Giudice tributario.

La decisione

Il Giudice tributario ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che le somme richieste non rientrino nell'elencazione degli atti e dei tributi attribuiti alla giurisdizione tributaria dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La controversia, pertanto, non può essere trattata davanti al Giudice tributario e dovrà eventualmente essere proposta davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo la natura del rapporto e dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • Articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non riportata nel testo fornito.

    La giurisdizione tributaria è limitata alle controversie relative ai tributi e agli atti espressamente ricompresi nell'ambito previsto dalla norma. Le somme dovute per spese processuali, Cassa Ammende, Cassa Depositi e Prestiti e spese degli ufficiali giudiziari non vi rientrano, se non qualificabili come tributi o come accessori di un rapporto tributario.

Massime di principio

  • Il Giudice tributario non è competente per ogni richiesta di pagamento proveniente da un'amministrazione pubblica: occorre verificare che la pretesa riguardi un tributo o un atto espressamente ricompreso nella giurisdizione tributaria.
  • Le spese processuali e le somme collegate all'attività giudiziaria, inclusi gli importi destinati alla Cassa Ammende o alla Cassa Depositi e Prestiti, hanno normalmente natura non tributaria e devono essere contestate davanti al giudice competente in base alla loro specifica origine.
  • La qualificazione formale dell'ente che richiede il pagamento non è decisiva: conta la natura sostanziale della somma richiesta e del rapporto giuridico sottostante.
  • Una pronuncia di incompetenza o difetto di giurisdizione non decide necessariamente se la somma sia dovuta, ma stabilisce soltanto che la controversia è stata proposta davanti al giudice sbagliato.
  • Prima di presentare ricorso è necessario individuare l'atto impugnato, la natura della pretesa e il termine applicabile, così da rivolgersi al giudice ordinario o ad altra autorità competente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.