Sentenza del 07/01/2015 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Lodi
PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnazione atto impositivo - Valore della lite inferiore 20mila euro - Omessa proposizione reclamo - Inammissibilità impugnazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile. L'inammissibilità per omessa proposizione del reclamo è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, anche se non eccepita dall'amministrazione resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha proposto direttamente ricorso contro un atto impositivo di valore inferiore a 20.000 euro, senza previamente presentare il reclamo previsto per le controversie di modesta entità. L'omissione del reclamo costituisce una condizione ostativa alla procedibilità o ammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Disciplina del reclamo e della mediazione tributaria
controversie di valore inferiore a 20.000 euro
Per le controversie tributarie rientranti nella soglia prevista, il contribuente deve presentare preventivamente il reclamo all'ente impositore. La mancata presentazione determina l'inammissibilità del successivo ricorso.
Massime di principio
- Prima di impugnare un atto tributario occorre verificare il valore della lite e l'eventuale obbligo di esperire una fase amministrativa preliminare, come il reclamo.
- Se il reclamo obbligatorio non viene presentato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio dal giudice.
- L'inammissibilità può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio; pertanto, la mancata contestazione da parte dell'ente impositore non sana l'omissione.
- La verifica degli adempimenti preliminari deve essere effettuata prima della proposizione del ricorso, poiché il rispetto dei termini e delle condizioni di procedibilità o ammissibilità è essenziale.
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