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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14266/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che ha respinto il suo appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., sostenendo violazione dell'obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per la mancata valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. Contestualmente deduce che i fatti contestati (una cessione di hashish in vicinanza del 4/1/2023, collegata al rapporto con Iannello Salvatore) costituiscono un unico episodio, che la pena definitiva è ormai contenuta (sentenza d'appello del 19/12/2025: anni 3 e mesi 4 e €10.000, con conteggio della pena residua in circa 1 anno e mezzo) e che la sostituzione con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna a Ravenna, con braccialetto elettronico, rimuoverebbe ogni rischio di reiterazione essendo la misura collocata fuori dal contesto territoriale dell'attività di spaccio; inoltre sostiene che il decorso del tempo dalla custodia cautelare attenuerebbe le esigenze cautelari e che il tribunale avrebbe espresso valutazioni congetturali anziché elementi specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato fosse meramente reiterativo rispetto alle argomentazioni già svolte nel giudizio di appello cautelare e privo di un concreto confronto con l'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Messina, nel rigettare la sostituzione, aveva motivato la decisione osservando che l'attività di spaccio in cui il ricorrente era inserito aveva estensione geografica non limitata al luogo di residenza, che il prevenuto era gravato da numerosi precedenti e già sottoposto a misure di sorveglianza speciale, e che aveva prontamente riattivato l'attività criminale dopo una precedente scarcerazione; tali elementi giustificavano un giudizio prognostico sfavorevole circa il rischio di reiterazione e l'inefficacia della misura attenuata. Il tempo trascorso in custodia non è stato ritenuto sufficiente ad attenuare le esigenze cautelari in assenza di nuovi elementi. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il rimedio dell'appello cautelare

    Il ricorso d'appello cautelare è lo strumento utilizzato per impugnare misure cautelari; qui è il disposto procedurale che ha regolato l'antecedente impugnazione del ricorrente innanzi al Tribunale di Messina

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    casistiche di ricorso per cassazione (violazione dell'obbligo di motivazione)

    Tale motivo è stato evocato dal ricorrente per lamentare carenza motivazionale; la Corte tuttavia ha ritenuto la doglianza reiterativa e priva di un serio confronto con l'ordinanza impugnata, conducendo all'inammissibilità

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    esigenze cautelari: in particolare il pericolo di reiterazione del reato

    Il Tribunale ha valutato il rischio di reiterazione alla luce della natura e della estensione dell'attività di spaccio, dei precedenti del prevenuto e della condotta successiva alla scarcerazione, ritenendo che tali esigenze giustificassero il mantenimento della misura cautelare più afflittiva

Massime di principio

  • La mera proposizione di argomenti già svolti nei gradi precedenti, senza un concreto e specifico confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, espone il ricorso per cassazione a inammissibilità.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) è necessario dimostrare elementi nuovi e specifici che incidano sul giudizio prognostico della pericolosità e della possibilità di reiterazione; il solo trasferimento geografico non è automaticamente risolutivo se l'attività criminale ha rilevanza extraterritoriale.
  • Pregresse condanne, numerosi precedenti e l'attivazione immediata di condotte illecite dopo una scarcerazione costituiscono indicatori forti di rischio di reiterazione e possono legittimare il mantenimento di misure cautelari più gravi.
  • Il decorso del tempo in custodia cautelare non attenua automaticamente le esigenze cautelari: occorrono elementi di chiara valenza probatoria che indichino un mutamento della situazione personale o delle condizioni di rischio.
  • La proposta di misure alternative (braccialetto elettronico, domiciliari) deve essere corredata da specifiche garanzie concrete e da una valutazione sul fatto che tali misure siano effettivamente idonee a prevenire contatti con la rete criminale o la reiterazione.
  • In sede di impugnazione cautelare e in cassazione è essenziale affrontare punto per punto la motivazione del giudice di merito: l'accertamento dell'esistenza di esigenze cautelari va confutato con argomentazioni e prove concrete, non con affermazioni generiche o congetture.

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