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Ordinanza

Ordinanza n. 1240/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202511098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando quale circostanza decisiva l'avvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica. Non è stata quindi adottata, in questa fase, alcuna misura cautelare favorevole al ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso sulla domanda relativa all'attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Ha inoltre presentato, in via incidentale, domanda cautelare. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità o specifiche censure, limitandosi a indicare la controversia sul silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta in considerazione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In una controversia relativa al silenzio dell'amministrazione diplomatica sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso, la fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica può giustificare il rigetto dell'istanza cautelare proposta dal richiedente, ove tale circostanza rappresenti l'avvenuto avvio dell'interlocuzione procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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