Ordinanza n. 1240/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando quale circostanza decisiva l'avvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica. Non è stata quindi adottata, in questa fase, alcuna misura cautelare favorevole al ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso sulla domanda relativa all'attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Ha inoltre presentato, in via incidentale, domanda cautelare. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità o specifiche censure, limitandosi a indicare la controversia sul silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta in considerazione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In una controversia relativa al silenzio dell'amministrazione diplomatica sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso, la fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica può giustificare il rigetto dell'istanza cautelare proposta dal richiedente, ove tale circostanza rappresenti l'avvenuto avvio dell'interlocuzione procedimentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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