Cassazione Penale, Ordinanza n. 37061/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi, proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, riguardavano il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze in relazione a un fatto di detenzione di una ingente quantità di tabacchi lavorati esteri (1.200 kg). Nell'interesse del primo imputato si deduceva: 1) la violazione dell'art. 99, comma 4, c.p., contestando il riconoscimento di una maggiore pericolosità sociale desunta anche da precedenti fatti commessi dal 2016 al 2023 per i quali egli era stato definitivamente condannato; 2) il vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che si assumevano non adeguatamente bilanciate rispetto alle aggravanti. Nell'interesse del secondo imputato si deduceva la violazione dell'art. 133-bis c.p., invocando l'adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, il motivo sull'art. 99, comma 4, c.p. è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; il motivo sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato, in ragione del tenore dell'art. 69, comma 4, c.p. e della motivazione di merito fondata sul collegamento internazionale nel commercio di tabacco illegale e sull'ingente quantitativo sequestrato. Quanto al secondo ricorrente, il motivo sull'art. 133-bis c.p. è stato ritenuto generico, poiché la norma non esonera dall'onere di specifica allegazione dei fatti e delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la contestazione della recidiva reiterata non può essere proposta in modo generico, ma deve confrontarsi con la motivazione che valorizza la maggiore pericolosità sociale desunta dai precedenti e dal nuovo fatto.
il bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è precluso nei limiti espressamente previsti dalla norma; la censura sul punto è infondata quando la motivazione di merito evidenzia elementi ostativi concreti.
l'adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche dell'imputato non esonera dall'onere di specificare in ricorso le ragioni di fatto e di diritto della doglianza.
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che, nel caso di inammissibilità non priva di colpa, possa evitarsi la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Sez. 6, n. 4066 del 03/02/1994, Zanardini, Rv. 197979 - 01
la norma sulla commisurazione della pena pecuniaria non deroga ai requisiti di specificità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le doglianze proposte in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o non correlata alla ratio decidendi è inammissibile per genericità.
- La contestazione del giudizio di pericolosità sociale o dell'applicazione della recidiva non può risolversi in una mera opposizione valutativa, ma deve indicare puntualmente gli errori logico-giuridici della decisione di merito.
- La censura sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è infondata quando il giudice di merito abbia indicato elementi concreti ostativi a un esito più favorevole e la disciplina legale non consenta il prevalere delle attenuanti in presenza dei presupposti normativi contrari.
- L'art. 133-bis c.p. non elimina l'onere di specificità del motivo di ricorso: chi contesta la determinazione della pena pecuniaria deve allegare in modo preciso le condizioni economiche rilevanti e la loro incidenza sulla quantificazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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