Sentenza n. 5175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Concessione edilizia in sanatoria relativa alla realizzazione del secondo piano di un fabbricato per civile abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria confinante aveva impugnato dinanzi al TAR una concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune in favore dei controinteressati, sostenendo che il titolo fosse illegittimo per la mancata verifica della legittimità urbanistico-edilizia dei piani sottostanti e per la falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di condono circa l’epoca di realizzazione dell’immobile. In appello gli eredi hanno dedotto, con il primo motivo, errori nella valutazione della prova e omessa considerazione di documenti quali un rilievo aerofotogrammetrico, un’ordinanza sindacale e un diniego di abitabilità, dai quali sarebbe emersa l’assenza di titoli edilizi per i piani inferiori; hanno inoltre censurato il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985, sostenendo che le dichiarazioni inesatte sulla datazione e consistenza dei piani sottostanti integrassero una domanda di condono dolosamente infedele, incidendo su un presupposto essenziale della sanatoria del secondo piano. Nel corso del giudizio era stata proposta querela di falso sui documenti prodotti dai controinteressati; il giudizio amministrativo era stato sospeso, ma la querela era stata rigettata in primo grado ed era ancora pendente in appello civile. Gli appellanti hanno quindi chiesto un ulteriore rinvio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di ulteriore sospensione o rinvio, ritenendo che la querela di falso fosse già stata rigettata in primo grado, che i documenti contestati non fossero decisivi e che la controversia potesse essere definita sulla base degli elementi già acquisiti. La prosecuzione della sospensione sarebbe stata contraria al principio di ragionevole durata del processo. Nel merito, ha respinto il primo motivo perché la concessione in sanatoria riguardava esclusivamente il secondo piano e gli elementi prodotti non dimostravano con certezza la radicale abusività dei livelli inferiori: il rilievo aerofotogrammetrico documentava soltanto uno stato dei luoghi anteriore, l’ordinanza sindacale attestava lavori ritenuti abusivi senza individuare l’intera consistenza delle opere né l’assenza di qualunque titolo, e il diniego di abitabilità per difformità dal progetto non equivaleva alla prova della totale carenza del titolo edilizio. I poteri istruttori officiosi hanno carattere integrativo e non sostitutivo dell’onere probatorio delle parti. È stato respinto anche il secondo motivo: la domanda di condono dolosamente infedele ricorre soltanto quando alterazioni o omissioni riguardino elementi essenziali dell’abuso oggetto della sanatoria e siano preordinate a trarre in errore l’amministrazione, non per ogni inesattezza dichiarativa. Le contestazioni relative soprattutto alla datazione e consistenza dei piani sottostanti non dimostravano una radicale abusività dell’opera preesistente né incidevano sulla specifica individuazione dell’abuso costituito dal secondo piano. Il TAR aveva inoltre considerato i titoli edilizi relativi almeno al piano terra e aveva motivato, senza manifesta illogicità o insanabile contraddittorietà, l’irrilevanza dello scostamento temporale riferito al primo piano alla luce della disciplina applicabile ratione temporis. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Gli appellanti sono stati condannati in solido a rifondere al Comune 4.000 euro, oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei rapporti con i controinteressati.
Norme richiamate
Disciplina la verifica del perdurare dei presupposti della sospensione del processo.
Il principio di ragionevole durata del processo impedisce un’ulteriore sospensione quando la querela di falso non sia decisiva e il giudizio possa essere definito sulla base degli atti.
La domanda di condono dolosamente infedele richiede alterazioni o falsificazioni di elementi essenziali dell’abuso oggetto della sanatoria, preordinate a trarre in errore il Comune; non ogni inesattezza dichiarativa determina l’illegittimità del titolo.
legge n. 765/1967
La disciplina ratione temporis sull’obbligo di licenza edilizia nelle aree fuori dal perimetro urbano è stata utilizzata dal giudice di primo grado e ritenuta non manifestamente illogica dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del giudizio amministrativo per la pendenza di una querela di falso presuppone che la questione di falso sia realmente pregiudiziale e non manifestamente infondata o dilatoria; se la querela è stata rigettata in primo grado e i documenti contestati non sono decisivi, l’ulteriore sospensione può essere negata per salvaguardare la ragionevole durata del processo.
- Quando una concessione edilizia in sanatoria riguarda uno specifico livello o intervento, il giudizio sulla sua legittimità resta immediatamente circoscritto ai presupposti dell’abuso oggetto della domanda, senza che ogni contestazione relativa ai piani sottostanti determini automaticamente l’illegittimità del titolo.
- Un rilievo aerofotogrammetrico riferito a uno stato dei luoghi anteriore, un’ordinanza che attesti genericamente lavori abusivi e un diniego di abitabilità per difformità dal progetto, considerati singolarmente o congiuntamente, non provano necessariamente la totale carenza del titolo edilizio per un manufatto preesistente.
- I poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo hanno funzione integrativa e non sostitutiva dell’onere probatorio delle parti; non possono essere utilizzati per colmare la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa.
- Ai fini dell’art. 40 della legge n. 47/1985, la domanda di condono è dolosamente infedele soltanto quando falsità, omissioni o inesattezze riguardino elementi essenziali dell’abuso oggetto della sanatoria e siano idonee a rappresentare all’amministrazione un’opera sostanzialmente diversa per dimensioni, natura o modalità di realizzazione, con finalità di trarla in errore.
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