Cassazione Penale, Sentenza n. 36384/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini ex art. 670 c.p.p. per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 10 maggio 2021 (definitiva il 12 luglio 2021), deducendo che nel procedimento era risultato assente all'udienza preliminare per difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza e, conseguentemente, non gli sarebbe stato notificato il decreto che dispone il giudizio. Ha lamentato violazione dell'art. 179 c.p.p., la mancata dichiarazione di nullità assoluta dell'intero procedimento per difetto di notifica e la mancata rimessione in termini per proporre appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quale manifestamente infondato e aspecifico. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché le questioni sollevate non attengono al titolo esecutivo e avrebbero dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione della sentenza. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15498/2020 (Lovric) secondo cui le nullità assolute derivanti da omessa citazione o mancata notifica del decreto che dispone il giudizio non possono essere dedotte mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; la tutela possibile è la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma utilizzata dal ricorrente per chiedere la restituzione in termini in fase esecutiva; la Corte ha ritenuto che la questione sottesa non sia proponibile mediante istanza ex art. 670 perché non attiene al titolo esecutivo
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione relativa alle nullità connesse alla mancata notifica; la Corte non ha ritenuto risolutiva la deduzione nell'ambito dell'incidente di esecuzione
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza per affermare che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato, data la diversità di natura e funzione dei due rimedi
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
pronuncia Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Principio interpretativo utilizzato dalla Corte: le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione o mancata notifica del decreto che dispone il giudizio non sono deducibili mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; la via percorribile è la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di sanzioni pecuniarie: in mancanza di elementi a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere irrogata una sanzione
Massime di principio
- Le nullità assolute conseguenti all'omessa citazione o alla mancata notifica del decreto che dispone il giudizio non possono essere efficacemente dedotte tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; il rimedio ordinario è la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
- L'istanza ex art. 670 c.p.p. (restituzione in termini in fase esecutiva) è ammissibile solo per questioni attinenti al titolo esecutivo; questioni sostanziali relative alla validità del procedimento penale devono essere dedotte con impugnazioni autonome nei termini processuali opportuni
- Non è possibile ottenere che il giudice dell'esecuzione dichiari la nullità assoluta dell'intero processo quando la sentenza è passata in giudicato; bisogna valutare rimedi straordinari (rescissione) o aver proposto le impugnazioni ordinarie nei termini
- Presentare ricorsi o istanze aspecifiche o reiterare rimedi esclusi dalla giurisprudenza di legittimità espone il ricorrente al rigetto e alla condanna alle spese e a eventuali sanzioni pecuniarie
- Quando si agisce per mancata notifica è importante documentare l'incolpevolezza e valutare tempestivamente i rimedi disponibili (impugnazioni ordinarie, o, se tardive e giustificate, istanza di rescissione del giudicato) con il supporto di difesa tecnica
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