Cassazione Penale, Sentenza n. 31164/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 relativa a una pena di 3 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta (sentenza del 1/6/2017, irrevocabile il 27/2/2019). Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando la mancata ammissione del dolo, l'assenza di adeguata revisione critica del proprio passato, la generica disponibilità a svolgere attività riparative e la mancanza di un'offerta di risarcimento dei danni. Il ricorrente ha censurato la violazione dell'art. 47 O.P. e l'illogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale non ha tenuto conto della relazione favorevole dell'equipe trattamentale che indicava elementi positivi e la fattibilità dell'affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato l'illogicità e la carenza di ancoraggio probatorio della motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha attribuito decisivo rilievo alla mancata ammissione del fatto e alla gravità del reato senza valutare correttamente la relazione dell'equipe trattamentale e gli elementi di condotta successiva del detenuto (lavoro potenziale, rispetto delle regole, rapporti familiari, proposta di volontariato). La Corte ha ricordato che non è richiesta la completa ammissione di responsabilità per concedere l'affidamento, ma che sia almeno avviato un processo di revisione critica, e che la valutazione deve basarsi su una ponderata osservazione della personalità e dei comportamenti attuali. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, secondo i principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte osserva che per la concessione non è richiesta la completa ammissione di responsabilità, ma che dai risultati dell'osservazione debba emergere l'avvio di un processo di revisione critica e una prognosi favorevole di reinserimento.
Attribuisce al Tribunale di Sorveglianza poteri istruttori: la valutazione finale deve risultare da una ragionata sintesi delle prove e degli accertamenti svolti ai sensi di tale disciplina.
Corte costituzionale, sent. 5 dicembre 1997, n. 377
Richiamata per la finalità dell'affidamento come misura esterna orientata al reinserimento sociale quando vi sia una ragionevole prognosi di recupero.
Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1410 del 30/10/2019
Principio secondo cui non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato; è sufficiente che il processo critico sia stato almeno avviato.
Cass. pen., Sez. I, sent. n. 10586 dell'08/02/2019 (Catalano)
La mancata ammissione degli addebiti non costituisce di per sé motivo ostativo: rileva l'accettazione della sentenza e della sanzione e l'evoluzione della personalità successiva al fatto.
Ulteriori precedenti di Cassazione citati (es. Sez. I n. 31420/2015, n. 773/2013, n. 1812/1999, n. 1970/1997)
Costante giurisprudenza sul fatto che la gravita' del reato e i precedenti costituiscono punto di partenza dell'analisi ma non elementi decisivi se non corroborati da comportamenti negativi successivi; la condotta attuale, l'assenza di nuove denunce, l'attaccamento al contesto familiare e la prospettiva lavorativa sono indicatori rilevanti.
Massime di principio
- La sola mancata ammissione del fatto non è sufficiente a escludere l'accesso all'affidamento in prova; va valutata l'evoluzione della personalità e l'accettazione della sanzione.
- Per l'affidamento non è richiesta la completa revisione critica del passato: è sufficiente che tale processo sia almeno avviato e risulti da valutazioni osservazionali e relazioni trattamentali.
- La gravità del reato e i precedenti sono elementi iniziali dell'analisi ma non possono, da soli, impedire la concessione della misura se sussistono elementi positivi di condotta successiva.
- Il Tribunale di Sorveglianza deve motivare in modo ragionato e riferito alle risultanze istruttorie (es. relazione equipe trattamentale, condotta attuale, prospettive lavorative, impegni riparativi); motivazioni generiche o basate solo sulla gravità del reato sono viziate.
- È legittimo richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali (principio di gradualità), ma la necessità di tali misure deve essere adeguatamente giustificata.
- Indicatori utili ai fini prognostici: assenza di nuove denunzie, impegno lavorativo o offerte di lavoro, adesione a valori sociali, rapporti familiari stabili, disponibilità a svolgere attività di volontariato o riparative e, se presenti, proposte concrete di risarcimento.
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