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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31164/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 relativa a una pena di 3 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta (sentenza del 1/6/2017, irrevocabile il 27/2/2019). Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando la mancata ammissione del dolo, l'assenza di adeguata revisione critica del proprio passato, la generica disponibilità a svolgere attività riparative e la mancanza di un'offerta di risarcimento dei danni. Il ricorrente ha censurato la violazione dell'art. 47 O.P. e l'illogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale non ha tenuto conto della relazione favorevole dell'equipe trattamentale che indicava elementi positivi e la fattibilità dell'affidamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato l'illogicità e la carenza di ancoraggio probatorio della motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha attribuito decisivo rilievo alla mancata ammissione del fatto e alla gravità del reato senza valutare correttamente la relazione dell'equipe trattamentale e gli elementi di condotta successiva del detenuto (lavoro potenziale, rispetto delle regole, rapporti familiari, proposta di volontariato). La Corte ha ricordato che non è richiesta la completa ammissione di responsabilità per concedere l'affidamento, ma che sia almeno avviato un processo di revisione critica, e che la valutazione deve basarsi su una ponderata osservazione della personalità e dei comportamenti attuali. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, secondo i principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte osserva che per la concessione non è richiesta la completa ammissione di responsabilità, ma che dai risultati dell'osservazione debba emergere l'avvio di un processo di revisione critica e una prognosi favorevole di reinserimento.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Attribuisce al Tribunale di Sorveglianza poteri istruttori: la valutazione finale deve risultare da una ragionata sintesi delle prove e degli accertamenti svolti ai sensi di tale disciplina.

  • Corte costituzionale, sent. 5 dicembre 1997, n. 377

    Richiamata per la finalità dell'affidamento come misura esterna orientata al reinserimento sociale quando vi sia una ragionevole prognosi di recupero.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1410 del 30/10/2019

    Principio secondo cui non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato; è sufficiente che il processo critico sia stato almeno avviato.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 10586 dell'08/02/2019 (Catalano)

    La mancata ammissione degli addebiti non costituisce di per sé motivo ostativo: rileva l'accettazione della sentenza e della sanzione e l'evoluzione della personalità successiva al fatto.

  • Ulteriori precedenti di Cassazione citati (es. Sez. I n. 31420/2015, n. 773/2013, n. 1812/1999, n. 1970/1997)

    Costante giurisprudenza sul fatto che la gravita' del reato e i precedenti costituiscono punto di partenza dell'analisi ma non elementi decisivi se non corroborati da comportamenti negativi successivi; la condotta attuale, l'assenza di nuove denunce, l'attaccamento al contesto familiare e la prospettiva lavorativa sono indicatori rilevanti.

Massime di principio

  • La sola mancata ammissione del fatto non è sufficiente a escludere l'accesso all'affidamento in prova; va valutata l'evoluzione della personalità e l'accettazione della sanzione.
  • Per l'affidamento non è richiesta la completa revisione critica del passato: è sufficiente che tale processo sia almeno avviato e risulti da valutazioni osservazionali e relazioni trattamentali.
  • La gravità del reato e i precedenti sono elementi iniziali dell'analisi ma non possono, da soli, impedire la concessione della misura se sussistono elementi positivi di condotta successiva.
  • Il Tribunale di Sorveglianza deve motivare in modo ragionato e riferito alle risultanze istruttorie (es. relazione equipe trattamentale, condotta attuale, prospettive lavorative, impegni riparativi); motivazioni generiche o basate solo sulla gravità del reato sono viziate.
  • È legittimo richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali (principio di gradualità), ma la necessità di tali misure deve essere adeguatamente giustificata.
  • Indicatori utili ai fini prognostici: assenza di nuove denunzie, impegno lavorativo o offerte di lavoro, adesione a valori sociali, rapporti familiari stabili, disponibilità a svolgere attività di volontariato o riparative e, se presenti, proposte concrete di risarcimento.

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