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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20365/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da lavori eseguiti in un immobile condominiale di pregio storico-artistico e sulle relative parti comuni: ascensore, aiuole, chiusini, abbassamento del muro di confine e canali di scarico convogliati sulla scala comune. La proprietaria dell’immobile aveva chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e, in subordine, il risarcimento dei danni. I convenuti avevano eccepito la prescrizione delle domande e chiamato in causa il loro dante causa, che negava ogni responsabilità affermando di avere compiuto solo interventi di consolidamento statico e restauro. Il giudice di primo grado aveva ordinato il consolidamento di alcune strutture e dichiarato prescritta la domanda risarcitoria; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo decorso il termine quinquennale dalla ultimazione delle opere e non provata né l’assenza della proprietaria da Brindisi né la successiva emersione del danno. In cassazione la ricorrente proponeva cinque motivi, ma la Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata, essendo emersa la notificazione della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello era stata notificata il 19.11.2024 e che la ricorrente, pur depositando successivamente la copia notificata, lo aveva fatto oltre il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c.; tale deposito tardivo non poteva sanare il difetto. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato i cinque motivi di ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    procedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c.

    richiamato solo come antecedente processuale per il consolidamento statico delle mansarde, senza incidenza sulla decisione di legittimità

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    non essere stata depositata la copia della sentenza notificata, oggetto di impugnazione, entro il termine previsto dall’art.369 co 1 c.p.c.

    il deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine è onere a pena di improcedibilità del ricorso

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione

    la relazione di notificazione deve essere depositata tempestivamente per consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione

  • art. 372 c.p.c.

    ha quindi depositato, nel termine dell’art.372 c.p.c. ma oltre il termine di cui all’art.369 co 1 c.p.c., la copia della sentenza d’appello

    il deposito ex art. 372 non vale se effettuato oltre il termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c.

  • art. 325 c.p.c.

    la notifica del ricorso proposto da Alberta Foscarini non rispetta il termine di sessanta giorni previsto dall’art.325 c.p.c.

    la sentenza notificata rende operante il termine breve di impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    sarebbe tempestivo, in assenza di notificazione, in relazione al termine lungo semestrale ex art.327 c.p.c.

    in mancanza di notifica della sentenza, la Corte verifica la tempestività del ricorso rispetto al termine lungo

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    l'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale

    non si applica al rilievo dell’improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata, poiché si tratta di questione processuale e documentale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–

    in caso di definizione sfavorevole dell’impugnazione, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Se risulta che la sentenza impugnata è stata notificata, la Corte di cassazione deve verificare prima di tutto se il ricorrente abbia depositato la copia notificata della decisione entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile, a prescindere dalla sua eventuale tempestività rispetto al termine breve.
  • L’onere di deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione è funzionale al controllo della tempestività dell’impugnazione e alla tutela del giudicato formale; si tratta di un adempimento processuale indispensabile e non supplibile da un deposito tardivo.
  • Il rilievo dell’improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata non richiede il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c., poiché non introduce un fatto nuovo, ma attiene a un dato documentale oggettivo verificabile dagli atti.
  • Quando il ricorso viene dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e pone le spese a carico della parte soccombente, con possibile applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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