Cassazione Penale, Ordinanza n. 02938/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito sfavorevole per l'imputato già cristallizzato in appello, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per uno dei reati contestati e ridotto la pena. In primo grado era stata affermata la responsabilità per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, con esclusione della recidiva e riconoscimento della continuazione. Nel ricorso sono stati dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; 2) vizio di motivazione sulla rilevanza della dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale; 3) violazione di legge per insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di falsità ideologica del privato, assumendo l'errore sull'atto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte in appello, il terzo manifestamente infondato perché la motivazione di merito escludeva logicamente l'errore dell'imputato, e il quarto inammissibile in quanto la Corte territoriale aveva motivato congruamente sul diniego delle attenuanti, valorizzando anche i precedenti penali per bancarotta fraudolenta.
Norme richiamate
La norma è richiamata per escludere l'assenza dell'elemento soggettivo: la Corte ritiene che la motivazione di merito abbia logicamente spiegato perché non fosse sostenibile la tesi dell'errore dell'imputato nella dichiarazione resa.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che riproponga censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando il deficit motivazionale denunciato non risulti dal provvedimento impugnato e il motivo si risolva nella mera reiterazione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
- In tema di falsità ideologica del privato in atto pubblico, il dolo può ritenersi correttamente motivato quando il giudice di merito escluda, con argomentazione logica, la configurabilità di un errore invocato dall'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua e non apparente, potendo assumere rilievo anche i precedenti penali dell'imputato.
- La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza va esclusa quando la decisione di merito abbia valorizzato in modo esplicito e coerente gli elementi documentali ritenuti rilevanti rispetto al fatto contestato.
Come è indicizzato
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