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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49965/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Quintieri ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per usura, tentata estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria, detenzione e cessione di arma comune da sparo e furto aggravato. I motivi di ricorso contestavano: 1) l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" rispetto alla tentata estorsione (mancanza di prova della contemporanea presenza di più soggetti e della minaccia verso una delle vittime); 2) la qualificazione del fatto come usura anziché esercizio abusivo di attività finanziaria e la mancata esclusione dell'aggravante dello stato di bisogno della vittima; 3) la mancanza di prova della cessione dell'arma e dell'aggravante per più persone; 4) l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. per il furto (i locali non sarebbero più adibiti a ufficio pubblico) e l'ingiustificata estensione dell'aggravante dell'art. 61, n. 9 c.p. al ricorrente; 5) il diniego della continuazione fra tutti i reati; 6) il diniego parziale delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. In sintesi: 1) ha ritenuto adeguatamente provata, sulla base degli elementi richiamati dalla sentenza impugnata (intercettazioni e dichiarazioni delle vittime), la presenza di più persone coinvolte nella minaccia nell'ambito dell'estorsione e la percezione della minaccia da parte delle vittime; 2) ha confermato la qualificazione della condotta come usura, richiamando la ricostruzione del primo grado circa la natura altamente usuraria dei prestiti e la sussistenza dello stato di bisogno della vittima, che può essere desunta anche dall'entità degli interessi; 3) ha ritenuto provata la detenzione e l'offerta in vendita dell'arma sulla base di intercettazioni che evidenziavano trattative e mediazione, integrando il reato di offerta in vendita dell'arma aggravato dal numero dei compartecipi; 4) ha confermato l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. in quanto i locali contenevano beni del Ministero della Giustizia destinati a un pubblico servizio anche se in disuso, e ha ritenuto legittima l'estensione al ricorrente dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p. per il concorso con un coimputato avente qualifica soggettiva che ha agevolato il reato; 5) ha condiviso la valutazione di merito che ha escluso la continuazione tra il primo gruppo di reati e quelli in materia di armi e furto; 6) ha ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche per i reati connessi alle armi e al furto e congrua la determinazione complessiva della pena. Conseguenze pratiche: confermata la condanna a 7 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione, multa di euro 9.534, risarcimento alle parti civili, condanna alle spese processuali e liquidazione in favore delle parti civili di euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.

    La circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente perché i locali oggetto del furto contenevano beni appartenenti al Ministero della Giustizia destinati a pubblico servizio, anche se in disuso; la funzione di interesse pubblico dei beni è rilevante ai fini dell'aggravante.

  • art. 61, primo comma, n. 9 cod. pen.

    L'aggravante per abuso di poteri connessi a pubblico servizio è di natura oggettiva e può comunicarsi ai concorrenti (art. 118 c.p.), per cui la qualifica soggettiva del coautore che ha abusato del pubblico servizio ha giustificato l'estensione dell'aggravante alla posizione del ricorrente.

  • art. 118 cod. pen.

    Consente la comunicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti tra concorrenti per il reato, giustificando l'estensione dell'aggravante derivante dall'abuso di pubblica funzione al ricorrente.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma richiamata in tema di determinazione della pena di base; la Corte ha ritenuto che la fissazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Regola il giudizio di comparazione delle circostanze per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto regolare il bilanciamento e la valutazione delle circostanze eterogenee effettuata dai giudici di merito.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014 - Lanfranchi e altri precedenti citati)

    La Corte ha fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali che ammettono l'integrazione del reato di offerta in vendita dell'arma sulla base di trattative e mediazioni intercettate, non richiedendo necessariamente la materiale consegna dell'arma per configurare la condotta.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'aggravante "più persone riunite" può essere accertata anche sulla base di intercettazioni e dichiarazioni che dimostrino la partecipazione o l'azione congiunta, non risultando necessaria la presenza simultanea fisica in ogni momento se emergono elementi che mostrano la collaborazione nella minaccia.
  • Per qualificare un fatto come usura (anziché esercizio abusivo di attività finanziaria) è determinante l'entità degli interessi e la prova dello "stato di bisogno" della vittima: interessi particolarmente elevati possono da soli far ragionevolmente presumere che solo una persona in stato di bisogno avrebbe accettato quelle condizioni.
  • La cessione o l'offerta in vendita di un'arma può essere provata anche mediante intercettazioni e trattative che dimostrino mediazione e intenzione di trasferire l'arma, senza necessità di prova materiale della consegna.
  • Un locale può integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. se, al momento del fatto, contiene beni destinati a pubblico servizio o appartenenti a un ente pubblico, anche se tali beni risultano in disuso; conta la destinazione e la titolarità dei beni.
  • L'aggravante per abuso di poteri connessi a pubblico servizio (art. 61 n. 9) ha natura oggettiva e può comunicarsi ai concorrenti: non è indispensabile che tutti gli autori siano pubblici ufficiali, ma che il comportamento abbia tratto vantaggio dall'abuso commesso da uno di loro.
  • La sussistenza della continuazione fra reati richiede unità temporale e di programma criminoso; reati eseguiti in occasioni distinte e con modalità autonome possono far escludere la continuazione.
  • In cassazione la revisione del giudizio di merito sul bilanciamento delle circostanze e sulla congruità della pena è limitata: la Corte valuta la logica e la correttezza giuridica della motivazione, non operando una nuova valutazione di merito se non in presenza di vizi evidenti.
  • Le contestazioni circa la mancanza di prove devono confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; omissioni di tale confronto processuale rendono la censura di difficile accoglimento in cassazione.

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