Ordinanza n. 28/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato in data -OMISSIS-, mediante il quale veniva rigettato il ricorso avverso il provvedimento della Questura di Bolzano dd. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la confisca delle armi e munizioni ed altro intestato a -OMISSIS- già oggetto di ritiro cautelare dd. -OMISSIS-; - del decreto della Questura di Bolzano dd. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto connesso, antecedente o conseguente, anche se non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Commissariato del Governo che ha respinto il ricorso contro il provvedimento della Questura di Bolzano di confisca di armi, munizioni e altro materiale già oggetto di ritiro cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, con cui è stato respinto il ricorso amministrativo contro il provvedimento della Questura di Bolzano che aveva disposto la confisca delle armi e munizioni a lui intestate, già sottoposte a ritiro cautelare. In sede cautelare ha dedotto la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dalla lesione definitiva del diritto di proprietà qualora, nelle more del giudizio, le armi fossero distrutte o comunque perdute senza indennizzo. Il Collegio ha precisato di lasciare impregiudicate le questioni di rito e di merito, rilevando tuttavia l'esistenza di ragioni di fumus da approfondire e la prevalenza, nella fase cautelare, del periculum in mora.
La decisione
Il TRGA ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso sia il decreto del Commissariato del Governo sia il provvedimento della Questura impugnati. La misura è stata concessa perché il rischio di distruzione medio tempore delle armi confiscate, con conseguente possibile perdita irreversibile del bene e del diritto di proprietà senza indennizzo, integra un periculum in mora qualificato e ritenuto in re ipsa. Il giudice non ha definito le questioni di rito né quelle di merito, rinviandone l'esame alla trattazione pubblica fissata per il 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il giudice ha esaminato la domanda incidentale di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio concreto che un bene sottoposto a confisca venga distrutto nelle more del giudizio integra un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell'atto, poiché la distruzione determinerebbe una perdita irreversibile del bene e renderebbe ineffettiva l'eventuale tutela di annullamento.
- Quando la confisca può comportare la distruzione o la perdita definitiva del bene senza indennizzo, il pregiudizio al diritto di proprietà può assumere carattere grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto senza definire anticipatamente le questioni di rito e di merito, che restano impregiudicate e devono essere esaminate nella fase di merito, qualora sussistano ragioni di fumus da approfondire e prevalga il rischio di un danno irreversibile.
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