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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10244/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di ammissione a misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) per l'espiazione della pena di 7 mesi e 28 giorni per reati di detenzione di stupefacenti commessi nel 2016. Contestava in particolare il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza camerale del 3 aprile 2025, finalizzata a produrre documentazione (ricevuta dal difensore il 14 aprile 2025) attestante residenza e lavoro in Albania, e deduceva violazione di legge ex art. 606 c.1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 127, 656 c.6 e 666 c.p.p.; inoltre riferiva di essere venuto a conoscenza dell'ordine di esecuzione al momento dell'imbarco per l'Albania l'11 dicembre 2023 e che gli era stato chiesto di presentarsi presso il Commissariato di Anzio-Nettuno per la notifica, impegno al quale avrebbe inteso ottemperare al rientro in Italia.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza della richiesta di rinvio dell'udienza, poiché la documentazione non era disponibile alla data dell'udienza e, comunque, sarebbe stata inidonea a mutare l'esito. La Corte ha confermato che non risultava notificato l'ordine di esecuzione con decreto di sospensione per irreperibilità e che il ricorrente non aveva comprovato di aver dato seguito all'invito a presentarsi o di aver comunicato la residenza/dimora all'estero ai sensi dell'art.169 c.p.p. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'affidamento in prova richiede la presenza e la reperibilità del condannato in Italia salvo che l'esecuzione sia prevista in uno Stato UE che abbia recepito la decisione-quadro 2008/947/GAI (attuata in Italia dal d.lgs. 15/02/2016 n.38). Poiché l'Albania non è Stato UE, l'esecuzione all'estero non è applicabile. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulle ragioni di ricorso per cassazione; utilizzata come indicazione del motivo invocato (violazione di legge). La Corte ha valutato che il motivo non era fondato.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Riferito nel motivo di ricorso; la Corte non ha ritenuto che la normativa richiamata fosse stata violata in modo da annullare l'ordinanza impugnata.

  • art. 656, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura camerale e alla richiesta di rinvio; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di rinvio dato che la documentazione non era disponibile all'udienza e non avrebbe inciso sull'esito.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma applicabile alle misure alternative e alla competenza del Tribunale di sorveglianza; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del giudizio di ammissibilità delle misure alternative da parte del Tribunale.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di comunicazione di domicilio/residenza per gli adempimenti processuali; la Corte ha rilevato che il ricorrente non dimostrò di aver comunicato la residenza o la dimora all'estero, elemento che incide sulla possibilità di eseguire le misure alternative.

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    Consente l'esecuzione dell'affidamento in prova in uno Stato membro dell'UE che abbia recepito la decisione-quadro 2008/947/GAI; la Corte ha precisato che tale disciplina può autorizzare esecuzioni all'estero soltanto negli Stati UE aderenti, non nell'Albania.

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio

    Decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008

    Quadro europeo sul reciproco riconoscimento delle decisioni sospensive e delle misure sostitutive; la Corte ha richiamato che l'applicazione di questo quadro è condizione per l'esecuzione dell'affidamento in prova all'estero, condizione non rispettata nel caso di Stato non UE.

Massime di principio

  • La richiesta di misure alternative può essere proposta anche da persone che si trovano all'estero, ma la effettiva concedibilità richiede generalmente la presenza e la reperibilità del condannato in Italia se l'esecuzione deve svolgersi in ambito nazionale.
  • L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la possibilità di contatto diretto e continuativo con i servizi sociali nazionali; pertanto non è eseguibile in uno Stato extra-UE come l'Albania salvo specifici accordi o norme che lo prevedano.
  • Dopo il d.lgs. n.38/2016, l'esecuzione dell'affidamento può avvenire in uno Stato UE che abbia recepito la decisione-quadro 2008/947/GAI, sempre che il condannato vi sia legalmente e abitualmente residente; senza questo presupposto la misura resta attuabile solo in Italia.
  • La tempestività e la disponibilità della documentazione probatoria sono cruciali: documenti prodotti dopo l'udienza, senza giustificato motivo idoneo a spiegarne la tardività, difficilmente determinano il rinvio dell'udienza o l'accoglimento dell'istanza.
  • La mancata notifica per irreperibilità e l'assenza di un domicilio o di un progetto risocializzante con elementi concreti (es. disponibilità lavorativa, domicilio idoneo) costituiscono elementi ostativi all'ammissione alle misure alternative.
  • Se si è stati informati di un provvedimento (es. ordine di esecuzione) è necessario adempiere agli inviti delle autorità o comunicare formalmente la propria residenza/dimora all'estero per evitare che l'irreperibilità pregiudichi l'accesso ai benefici.

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