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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28420/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione con fatti già oggetto di una precedente sentenza del G.i.p. del Tribunale di Forlì dell'11 giugno 2021, definita con rito ex art. 444 c.p.p. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe dovuto attenersi alle determinazioni di quel precedente giudicato quanto alla quantificazione della pena per i reati satelliti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la precedente decisione non era vincolante perché proveniente da un distinto procedimento, per di più definito con patteggiamento, e che la motivazione sulla pena non era manifestamente illogica, avendo la Corte d'appello valorizzato l'elevatissimo importo dell'imposta evasa, pari a tre volte la soglia di punibilità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sia nel considerare non vincolanti le determinazioni sanzionatorie del precedente procedimento definito ex art. 444 c.p.p., sia nel motivare l'aumento di pena per la continuazione sulla base dell'entità dell'imposta evasa. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., e rilevata l'assenza di cause di esonero dalla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Il procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti non rende vincolanti, in altro e distinto giudizio, le determinazioni assunte sulla quantificazione della pena per i reati satellite.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le determinazioni sulla pena adottate in un diverso procedimento, specie se definito con patteggiamento, non sono automaticamente vincolanti nel successivo giudizio ai fini della quantificazione dell'aumento per continuazione.
  • La censura in cassazione sulla misura della pena è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, se la motivazione del giudice di appello non è manifestamente illogica.
  • Ai fini della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, il giudice può valorizzare l'entità dell'offesa, come l'elevato importo dell'imposta evasa, quale indice della gravità concreta del fatto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSottrazione fraudolenta al pagamentoOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiContinuazione

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