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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23955/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'effetto della condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha imposto il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell'imputato per il reato previsto dall'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo, incentrato sulla pretesa carenza di motivazione della sentenza impugnata quanto agli elementi costitutivi del reato contestato. La Corte di legittimità ha però rilevato che la censura era del tutto generica, non confrontata con la motivazione concreta della decisione di merito e costruita su asserite lacune motivazionali non riscontrabili, poiché formulate in modo astratto e avulso dalla scansione argomentativa della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non consente di ricavare ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta oltre il richiamo alla sua contestazione.

  • art. 616 c.p.p.

    è richiamato implicitamente nella parte in cui viene disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata è limitato a verificare che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con specifici atti processuali indicati dal ricorrente.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che si limiti a denunciare in modo astratto una carenza motivazionale, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, è generico e può essere dichiarato inammissibile.
  • La critica alla motivazione deve individuare puntualmente le ragioni decisive della sentenza e spiegare perché esse sarebbero viziate; la mera riproposizione di censure avulse dal concreto iter argomentativo non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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