Cassazione Penale, Sentenza n. 20899/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il provvedimento del 25/10/2022 della Corte di Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione della sentenza del Tribunale di Bologna (09/09/2021) che l'aveva condannata. I motivi di ricorso in Cassazione erano due: (1) richiesta di applicazione dell'art.15 cod. proc. pen. nella versione introdotta dal d.lgs. n.150/2022 ("riforma Cartabia") e conversione del ricorso nella nuova richiesta di rimessione in termini ex art.175, comma 2, cod. proc. pen.; (2) violazione dell'art.629-bis cod. proc. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione della Corte di appello, deducendo che la ricorrente non aveva avuto conoscenza del procedimento nonostante la notifica fosse stata effettuata presso il difensore presso il quale era stato eletto domicilio, posto che tra difensore e assistita non vi sarebbe stato alcun contatto e il difensore poi aveva rinunciato al mandato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha rilevato l'assenza di presupposti per applicare la disciplina della riforma Cartabia in quanto la normativa transitoria (art.89 del d.lgs. n.150/2022) limita l'applicazione alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs., situazione non ricorrente. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello: la presenza di nomina di difensore di fiducia, elezione di domicilio presso il suo studio e la regolare notifica (vocatio in iudicium) escludono l'ignoranza incolpevole, salvo specifiche allegazioni fattuali che dimostrino l'assenza di conoscenza non dovuta a colpevole disinteresse, che nel caso non sono state fornite. La Cassazione ha quindi confermato l'inammissibilità e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende per profili di colpa.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente in relazione alla riforma Cartabia per ottenere la conversione del mezzo; la Corte ha rilevato l'inapplicabilità per ragioni di disciplina transitoria e per la diversità strutturale tra i rimedi (restituzione in termini vs rescissione)
d.lgs. n.150 del 2022 (riforma "Cartabia"), art.89
La Corte ha richiamato la disposizione transitoria che limita l'applicazione della nuova disciplina alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; tale condizione non ricorre nel caso concreto
Menziovato in relazione alla richiesta di rimessione in termini; la Corte ha ritenuto inammissibile la conversione del ricorso nella nuova istanza di rimessione atteso l'assetto transitorio
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione di legge in tema di rescissione del giudicato per ignoranza della pendenza del processo; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la notifica al difensore con elezione di domicilio esclude l'ignoranza incolpevole salvo allegazioni probanti, che mancavano
Applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende per la manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente ai limiti di esposizione dei motivi nei ricorsi in Cassazione; la Corte ha motivato l'inammissibilità senza dover riportare integralmente le argomentazioni già valutate in sede di appello
Corte Cost. n.186 del 2000
Citata in relazione al possibile profilo di colpa che giustifica l'irrogazione della somma a titolo di ammenda; utilizzata a supporto della decisione di applicare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio e la regolare notificazione presso tale domicilio costituiscono indizio forte della conoscenza del processo da parte dell'imputato; questo esclude l'ignoranza incolpevole salvo che l'imputato non allegi e provi circostanze concrete che dimostrino la mancata conoscenza e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse
- La successiva rinuncia al mandato da parte del difensore non annulla automaticamente gli effetti della precedente notificazione presso il domicilio eletto: se la notificazione era già stata regolarmente effettuata, la rinuncia non prova di per sé la mancata conoscenza
- La richiesta di applicazione di nuove disposizioni processuali introdotte da riforme (es. riforma Cartabia) è soggetta a regole transitorie: occorre verificare se la sentenza impugnata rientri nell'ambito temporale di applicazione previsto dal legislatore; in assenza dei presupposti transitori, la nuova disciplina non si applica
- La rescissione del giudicato e la restituzione in termini sono rimedi diversi; non è automaticamente possibile convertire un'istanza in un altro rimedio senza i necessari presupposti normativi
- Chi impugna deve evitare motivi manifestamente infondati: la Cassazione può dichiarare l'inammissibilità e condannare al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda quando riscontrata colpa nella proposizione del ricorso
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