Ordinanza n. 1483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 63/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la disciplina di accesso a posti regionali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sardegna n. 63/2026, lamentando presumibilmente l'illegittimità della scelta regionale di limitare l'accesso dall'esterno ai candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica, mentre la laurea triennale consentiva l'accesso al concorso interno. Dal testo non risultano specificati ulteriori motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. La scelta dell'amministrazione di riservare l'accesso dall'esterno ai possessori di laurea magistrale o specialistica è stata ritenuta legittima, rientrante nella discrezionalità amministrativa e non affetta da vizi intrinsecamente rilevabili, in considerazione della diversa capacità formativa dei titoli e della professionalità e preparazione culturale richieste per le mansioni da ricoprire. È stata ritenuta non decisiva la possibilità di accesso con laurea triennale nel concorso interno, poiché tale procedura è diretta a valorizzare la professionalità maturata nell'amministrazione di appartenenza. La carenza del fumus ha esonerato il Collegio dall'esame del periculum in mora. Le spese sono state compensate in ragione anche della natura dell'interesse azionato.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nella disciplina dei requisiti di accesso a posti pubblici, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione la scelta di richiedere per l'accesso dall'esterno una laurea magistrale o specialistica, quando tale requisito sia giustificato dalla professionalità e dalla preparazione culturale richieste dalle mansioni da ricoprire e non presenti vizi intrinsecamente rilevabili.
- La previsione di requisiti di studio differenti per il concorso esterno e per quello interno non è di per sé irragionevole quando il concorso interno sia diretto a valorizzare la professionalità acquisita dal personale nell'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio cautelare, l'accertata insussistenza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere la domanda cautelare e rende superfluo l'esame del periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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