Cassazione Penale, Sentenza n. 27472/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata a una donna imputata per partecipazione a un’associazione criminale di tipo mafioso, con contestazione della custodia in carcere. Il G.U.P. aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura, decisione poi confermata dal Tribunale in sede di appello cautelare. Nel ricorso per cassazione la difesa ha denunciato, da un lato, illogicità e carenza di motivazione nella valutazione di dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, sostenendo che tali dichiarazioni, correttamente lette, ridimensionavano il ruolo della ricorrente nel sodalizio e smentivano l’ipotesi accusatoria che la descriveva come referente del marito detenuto e intermediaria con gli altri affiliati; dall’altro lato, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che il tempo trascorso dai fatti e gli elementi sopravvenuti avrebbero imposto una rivalutazione della pericolosità e della presunzione cautelare prevista per il reato associativo. La pubblica accusa in Cassazione ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che il Tribunale non aveva dato risposta esauriente alle specifiche censure difensive sulle dichiarazioni dei collaboratori: non aveva affrontato l’ipotesi che un affiliato avesse assunto il ruolo di vicario dell’intera associazione, non aveva valutato il dato sull’intermediazione di altro soggetto nei rapporti tra il detenuto e la ricorrente, e non si era confrontato con l’affermazione secondo cui il detenuto avrebbe potuto impartire direttamente ordini ai sodali tramite telefoni criptati, senza necessità di usare la moglie come tramite. Tali lacune motivazionali rendevano necessario l’annullamento con rinvio. Poiché la rivalutazione del quadro indiziario incide anche sulle esigenze cautelari, la Corte ha disposto il rinnovo dell’esame anche su questo punto, ivi compresa la verifica della presunzione di esigenze cautelari prevista per l’associazione mafiosa. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Norme richiamate
richiamato per l’illustrazione dei motivi di ricorso
richiamato come presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo mafioso, da verificare alla luce degli elementi sopravvenuti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- In tema di misure cautelari per reati associativi, il giudice deve confrontarsi in modo puntuale con gli elementi difensivi sopravvenuti che incidano sul ruolo attribuito all’indagato o imputato nel sodalizio; non è sufficiente una motivazione apodittica che ribadisca il ruolo apicale senza misurarsi con le specifiche allegazioni.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate nella loro interezza e nel loro potenziale impatto sul quadro indiziario; non è consentito estrapolarne solo il segmento apparentemente neutro o irrilevante trascurando le affermazioni che possono ridimensionare la partecipazione associativa o il ruolo operativo del soggetto.
- Quando la prospettazione difensiva evidenzia che il presunto referente apicale del sodalizio disponeva di canali diretti di comunicazione con gli affiliati, il giudice deve verificare se ciò incida sulla ricostruzione del ruolo di intermediazione attribuito all’imputato.
- La rivalutazione della gravità indiziaria si riflette sulle esigenze cautelari: se muta o può mutare il quadro della partecipazione al reato associativo, deve essere riesaminata anche la tenuta della presunzione cautelare e la concreta attualità delle esigenze che giustificano la custodia in carcere.
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