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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09173/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La pronuncia riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato un ricorso in una controversia di responsabilità da circolazione stradale. L'istante ha dedotto che nel dispositivo dell'ordinanza del 5 ottobre 2022 le spese di legittimità erano state liquidate senza menzione della dichiarazione di antistatarietà del difensore, che avrebbe dovuto comportare la distrazione delle spese in suo favore. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio un refuso nel dispositivo, consistente nell'uso della parola "al" al posto di "la". La Corte ha quindi ravvisato i presupposti per la correzione ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., richiamando un precedente delle Sezioni Unite sulla correzione degli errori materiali.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la sostituzione della seconda proposizione del dispositivo della precedente ordinanza n. 28866/2022 con una formula che condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in euro 7.000,00 oltre euro 200,00 per spese generali, con distrazione a favore dell'Avv. Donato Bruno, dichiaratosi antistatario. Ha altresì ordinato che la correzione sia annotata dalla cancelleria sull'originale dell'ordinanza corretta.

Norme richiamate

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    La correzione di errori materiali è ammessa quando la fattispecie rientri tra quelle previste dalla norma; la Corte ritiene che il caso concreto vi rientri e consenta la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza.

  • art. 385 c.p.c.

    La norma è evincibile solo indirettamente dal contenuto del dispositivo corretto, che prevede la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto mediante il rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c., quando sia oggettivamente riconoscibile e la correzione non incida sul contenuto decisorio sostanziale.
  • La mancata indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario integra un errore emendabile, ove dagli atti risulti la relativa dichiarazione e la volontà decisoria sia desumibile con certezza.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio un refuso materiale nel dispositivo e disporne la rettifica, purché la correzione si limiti a rendere il testo conforme alla decisione effettivamente assunta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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