Cassazione Penale, Ordinanza n. 11555/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per il reato di occultamento o distruzione di documentazione contabile, sostenendo un vizio di motivazione. In particolare, deduce che il fatto sarebbe stato male qualificato: non come reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ma come violazione riferibile agli artt. 5 e 10-ter del medesimo decreto; inoltre contesta che la condotta sarebbe stata attribuita a occultamento anziché a distruzione, con conseguente mancato riconoscimento della prescrizione. Il ricorso mira quindi a rimettere in discussione sia la qualificazione giuridica del fatto sia il profilo temporale della consumazione del reato ai fini estintivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato e, soprattutto, non specifico il ricorso. Ha osservato che il fatto era stato contestato ed accertato ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e che la Corte territoriale aveva logicamente spiegato la sussistenza della condotta di occultamento, desumendola anche dal rinvenimento delle copie delle fatture presso i clienti a fronte del mancato reperimento della documentazione contabile presso l'imputato. Ha aggiunto che, una volta esclusa la prescrizione e qualificata la condotta come occultamento, il ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi concreti a sostegno della diversa ipotesi della distruzione e, soprattutto, della relativa epoca di consumazione, non essendo sufficiente una generica censura di illogicità della motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili quando la documentazione contabile venga sottratta alla verifica fiscale in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari
richiamato dal ricorrente quale diversa qualificazione giuridica prospettata, ma non ritenuto pertinente dalla Corte rispetto al fatto contestato
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato dal ricorrente quale diversa qualificazione giuridica prospettata, ma non ritenuto pertinente dalla Corte rispetto al fatto contestato
in caso di declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla qualificazione del fatto non è sufficiente se non si confronta con la ricostruzione operata dal giudice di merito e non indica specificamente gli elementi fattuali che sorreggono la diversa tesi difensiva.
- Ai fini del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, il rinvenimento della documentazione presso terzi, a fronte del mancato reperimento presso l'imputato, può costituire valido indice della condotta di occultamento.
- Quando il giudice di merito qualifica il fatto come occultamento e ne esclude la prescrizione, chi deduce la distruzione deve allegare elementi concreti non solo sulla diversa modalità della condotta, ma anche sull'epoca di consumazione del reato, se rilevante per l'eccezione estintiva.
- La contestazione di una motivazione ritenuta illogica deve essere specifica e autosufficiente; una mera contrapposizione assertiva tra occultamento e distruzione non basta a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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